Conto giudiziale irregolare per difetti di tenuta delle scritture contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 166 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non contenga tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996 e che sia tenuto in violazione degli obblighi di registrazione contabile è irregolare. L’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924 preclude il discarico dell’agente contabile che abbia fatto uso di irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti. La declaratoria di irregolarità non comporta però ammanco quando risultino accertate la quadratura delle riscossioni rendicontate con le ricevute in atti e la corrispondenza dei versamenti in tesoreria alle somme riscosse. La mancanza di talune ricevute, non associabili ad alcun conto giudiziale, non è di per sé ragione di irregolarità della gestione esaminata.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2016 reso da un agente contabile di un Comune, addetto alla riscossione dei proventi per assistenza alle famiglie. Il conto deriva dalla separata iscrizione a ruolo delle gestioni comprese in un originario conto cumulativo, per un importo complessivo di oltre un milione di euro.

Con relazione n. 138/2025 il magistrato istruttore ha chiesto dichiararsi l’irregolarità della gestione, per difetti formali del conto, per la non corretta tenuta delle scritture contabili e per la mancanza di alcune ricevute di riscossione. L’agente contabile si è costituito chiedendo il discarico; il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità e per l’addebito delle ricevute mancanti.

La Motivazione della Corte

Il collegio condivide le conclusioni del magistrato designato. Il conto non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996: le sezioni relative agli estremi della riscossione indicano solo gli importi e non i numeri delle ricevute, mentre la sezione dei versamenti in tesoreria riporta i numeri delle reversali ma non le date delle quietanze e i singoli importi.

A ciò si aggiunge la violazione degli obblighi di tenuta dei registri. L’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924 stabilisce che gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti. L’art. 19 del regolamento sul servizio economale impone all’economo di tenere costantemente aggiornati i libri e i registri occorrenti. Nel caso concreto non risulta la prescritta tenuta del giornale di cassa e sussiste un evidente difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione. L’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità onera del resto l’agente dell’aggiornamento dei registri di pertinenza, numerati e vidimati.

Il collegio prende atto, tuttavia, della dichiarazione dell’amministrazione secondo cui le ricevute mancanti non possono essere associate ad alcun conto giudiziale. Sotto questo profilo la gestione non può dirsi irregolare, poiché la mancanza non è imputabile al conto in esame.

Accertate la quadratura delle riscossioni rendicontate con le ricevute in atti e la corrispondenza dei versamenti in tesoreria alle somme riscosse — benché effettuati da soggetto diverso dall’agente contabile — il conto è dichiarato irregolare senza ammanco. Quanto alla richiesta del pubblico ministero di trasmissione del provvedimento all’amministrazione ai sensi dell’art. 21 del r.d. n. 1214/1934, il collegio osserva che in materia di conti giudiziali tutte le sentenze della Corte sono comunicate all’amministrazione di appartenenza dell’agente, parte necessaria del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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