Estinzione per rito abbreviato contabile e pagamento della somma concordata (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 135 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di responsabilità amministrativa promosso davanti alla Corte dei conti si estingue, ai sensi dell’art. 130, comma 8, del c.g.c., quando il convenuto, ammesso al rito abbreviato, abbia integralmente versato la somma determinata dal decreto di ammissione nel termine perentorio fissato. Il pagamento della somma concordata, comprovato dalla documentazione contabile depositata, esaurisce l’oggetto del giudizio e preclude la decisione nel merito sulle eccezioni prospettate dal convenuto. La definizione anticipata risponde a una logica di economia processuale e di satisfazione dell’interesse pubblico, con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese in presenza di idonei motivi.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio un ex sottufficiale per danno all’immagine della P.A., richiedendo la condanna al pagamento di una somma complessiva di euro 18.600,00 in favore di due amministrazioni, oltre accessori e spese. La domanda si fondava su una condanna penale definitiva per il reato di cui all’art. 314 cod. pen., relativa all’appropriazione di somme destinate alla remunerazione di informatori riservati, con ampia risonanza mediatica.
Il convenuto, costituendosi, ha chiesto in via preliminare l’ammissione al rito abbreviato, offrendo il pagamento di euro 6.000,00, pari a circa il trenta per cento del danno contestato. Nel merito ha eccepito la prescrizione e, in subordine, la rideterminazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato i presupposti del rito speciale. La Procura ha espresso parere favorevole all’ammissibilità, non ravvisando alcuna delle ipotesi ostative previste dal codice di giustizia contabile. Con decreto n. 1/2026 la Corte ha accolto l’istanza e determinato in euro 6.000,00 la somma complessivamente dovuta, in misura di euro 3.000,00 per ciascuna amministrazione, entro il termine perentorio di trenta giorni, fissando contestualmente l’udienza camerale per la verifica del versamento.
All’udienza il difensore ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo il convenuto provveduto al pagamento. Il Pubblico Ministero ha concordato, rimettendosi al Collegio per la liquidazione delle spese processuali.
Il Collegio ha accertato che in data 9 aprile 2026 sono stati depositati i documenti contabili rilasciati dall’istituto bancario, attestanti l’effettuazione dei bonifici in favore delle due amministrazioni, per l’importo di euro 3.000,00 ciascuno e con causale riferita al decreto della Sezione. L’adempimento risulta dunque integralmente comprovato.
Su queste premesse la Corte ha ritenuto che il giudizio potesse essere definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, del c.g.c. La definizione anticipata assorbe ogni questione di merito, comprese l’eccezione di prescrizione e la richiesta di rideterminazione equitativa del danno. Le peculiarità della fattispecie e l’avvenuta satisfazione hanno giustificato la compensazione delle spese processuali. Il giudizio di responsabilità è stato pertanto dichiarato estinto.
Nota della Redazione
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