Cessazione della materia del contendere per ristoro del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 74 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario del gioco del lotto, in forza del rapporto di servizio instaurato con l’amministrazione mediante concessione-contratto, è agente contabile soggetto alla disciplina del titolo V, Capo I, del r.d. n. 827/1924 e risponde della speciale responsabilità erariale per l’omesso versamento dei proventi, potendosene liberare solo provando il caso fortuito o la forza maggiore. Il versamento integrale del debito erariale, intervenuto dopo l’introduzione del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto ristoro del danno. In tal caso, ricorre una ipotesi di soccombenza virtuale a carico del convenuto, con conseguente condanna alle spese di giudizio.
Il Fatto
La procura regionale conveniva in giudizio la titolare di una ricevitoria del lotto, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per l’omesso versamento dei proventi del gioco relativi a tre settimane contabili del settembre 2024. L’importo contestato era inizialmente di 19.611,05 euro, poi rideterminato in 13.276,12 euro per effetto dell’incameramento del deposito cauzionale da parte dell’amministrazione.
La convenuta, raggiunta dall’atto di citazione, non si costituiva in giudizio. Nelle more, l’amministrazione comunicava l’avvenuto saldo del debito residuo, con estinzione dell’obbligazione verso l’erario. All’udienza il pubblico ministero insisteva per l’accoglimento della domanda.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte afferma la propria giurisdizione contabile, richiamando il pacifico orientamento per cui il concessionario del gioco del lotto è legato da un rapporto di servizio con l’amministrazione in virtù di una concessione-contratto e va qualificato come agente contabile. A supporto sono citati sez. I Centrale d’Appello n. 89/2019, sez. II Centrale d’Appello n. 146/2021, Corte dei conti sez. giur. Calabria n. 210/2023 e Cass. Sez. Un. n. 504/2018. Da tale qualificazione discende la speciale responsabilità erariale, dalla quale l’agente può liberarsi solo provando il caso fortuito o la forza maggiore.
La Corte dichiara quindi la contumacia della convenuta, regolarmente notiziata dell’atto di citazione e del decreto di fissazione udienza e non costituitasi.
Nel merito, il collegio rileva che l’intero debito residuo è stato pagato. La dichiarazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, depositata in giudizio, attesta espressamente che il debito verso l’erario per l’omesso versamento dei proventi del gioco risulta estinto. Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto ristoro del danno patito dall’amministrazione.
Sul piano delle spese, la Corte osserva che il pagamento è avvenuto solo dopo l’introduzione del giudizio e, dunque, ricorre una ipotesi di soccombenza virtuale a carico della convenuta. La stessa è pertanto condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’erario, liquidate come dalla nota a margine.
Nota della Redazione
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