Aliquota 44 per cento solo per pensioni retributive (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevede l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento sulla base pensionabile, opera esclusivamente per le pensioni o per le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo. Il trattamento interamente calcolato con il sistema contributivo è determinato moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della legge n. 335/1995. L’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 consente l’applicazione della normativa previgente solo alla quota di pensione riferita all’anzianità acquisita anteriormente al 31 dicembre 1995. Ne consegue che difetta il presupposto applicativo della norma invocata quando il pensionato non ha maturato contribuzione utile prima di tale data.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare dell’Esercito Italiano, è cessato dal servizio il 30.05.2023 per inidoneità permanente accertata dal Dipartimento militare di medicina legale, per causa non dipendente da fatti di servizio. Alla data di cessazione aveva maturato un’anzianità contributiva di diciotto anni e un’età anagrafica di quarant’anni.
Il trattamento pensionistico di inabilità è stato liquidato dall’INPS con decorrenza dal 31.08.2023 secondo il sistema contributivo. Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pensione invocando l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. L’istanza è stata rigettata dall’INPS, che ha rilevato come il calcolo fosse stato effettuato interamente con il sistema contributivo, non avendo il ricorrente maturato contribuzione utile prima del 01.01.1996. Da qui il ricorso alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
La Sezione giurisdizionale ha rigettato il ricorso rilevando il difetto del presupposto di applicazione della norma invocata. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 riguarda il calcolo delle sole pensioni, o quote di pensione, erogate con il sistema retributivo. Il ricorrente gode invece pacificamente di una pensione calcolata unicamente con il sistema contributivo, avendo maturato diciotto anni di anzianità contributiva alla cessazione del servizio.
Il giudice ha richiamato l’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che consente l’applicazione della normativa previgente, e quindi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, solamente per le pensioni o le quote di pensione calcolate con il sistema retributivo e riferite a un periodo di contribuzione anteriore al 31.12.1995. La norma di riforma prevede infatti che la pensione dei lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 sia determinata dalla somma della quota calcolata secondo il sistema retributivo per le anzianità acquisite anteriormente a tale data e della quota calcolata secondo il sistema contributivo per le ulteriori anzianità.
Nel caso esaminato manca del tutto la prima componente, non essendovi contribuzione anteriore al 01.01.1996. Il montante contributivo accumulato durante il servizio militare è stato quindi correttamente moltiplicato per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della legge n. 335/1995, con conseguente estraneità della questione relativa all’aliquota del 44 per cento.
La Corte ha osservato che le stesse ragioni erano state evidenziate dall’INPS in sede amministrativa. Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Istituto, liquidate in euro 1.000,00 oltre al 15 per cento per spese generali e accessori di legge.
Nota della Redazione
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