Conto giudiziale irregolare ma senza addebito per insussistenza della prova dell’ammanco (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 86 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non presenti i caratteri di puntualità, chiarezza e analiticità necessari a rappresentare in modo veritiero e corretto la gestione deve essere dichiarato irregolare. La responsabilità dell’agente contabile, ai sensi dell’art. 194 del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, è per colpa a prova invertita: l’agente deve dimostrare che la mancanza di denaro non gli è imputabile né per negligenza né per indugio. Tuttavia, quando la difesa documenta la corretta base di calcolo delle competenze e la difformità rispetto al dato assunto dall’istruttore, la contestazione dell’ammanco cade e il conto è dichiarato irregolare senza addebito. L’irregolarità formale della gestione resta ferma anche in assenza di danno erariale accertato.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo alle riscossioni esterne delle tasse di concessione regionale della Regione Calabria, riferito all’esercizio finanziario 2016 e reso dalla società concessionaria. Con relazione di irregolarità il magistrato designato aveva contestato criticità nella compilazione del conto, ravvisando un ammanco quantificato inizialmente in oltre dodicimila euro.

La società si è costituita in giudizio contestando le conclusioni dell’istruttore e chiedendo il discarico. Dopo un’ordinanza di rimessione degli atti per istruttoria e successivi chiarimenti, il magistrato designato ha progressivamente ridotto la contestazione fino a un ammanco di poche centinaia di euro, riferito alla differenza tra aggio fatturato e aggio totale nelle operazioni di riscossione. La causa è giunta alla decisione del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il conto non può essere dichiarato regolare. La documentazione prodotta dall’agente non presenta i caratteri di puntualità, chiarezza e analiticità necessari per un esame completo e dettagliato della gestione. La difficoltà deriva, come già rilevato dai precedenti della stessa Sezione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, dal fatto che le competenze sono governate da momenti fisiologicamente diversi: il riscosso, il rendicontato e il fatturato.

Ferma l’irregolarità formale, la Corte esamina la contestazione dell’ammanco residuo. Richiama l’art. 194 del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, secondo cui le mancanze di denaro non sono ammesse a discarico degli agenti contabili se essi non comprovano che il danno non è loro imputabile per negligenza o indugio. Ne deriva una responsabilità per colpa a prova invertita, con onere probatorio a carico dell’agente.

Su questo terreno la difesa ha offerto la dimostrazione richiesta. Il documento prodotto con la memoria indica, nel foglio relativo al dettaglio dei rendiconti per riversamenti, tutti gli importi fatturati all’amministrazione, che costituiscono il dato cui riferirsi per il calcolo dell’aggio. Il diverso foglio richiamato dall’istruttore riporta invece solo l’aggio calcolato sugli importi incassati direttamente sul conto dell’agente e, correttamente, non conteggia i compensi spettanti.

La Corte conclude che il riferimento all’aggio totale, operato dal magistrato designato per evidenziare la discrasia tradottasi nell’ammanco contestato, deve essere inteso come aggio rendicontato. In questi termini la fattispecie è sovrapponibile a quelle già decise dalla Sezione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, in continuità logica con l’esercizio 2016. Il conto è pertanto dichiarato irregolare senza addebito all’agente; l’assenza di addebito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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