Responsabilità contabile per contributi autoimpiego erogati su rendicontazione falsa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 559 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia di finanziamenti pubblici indebitamente percepiti quando il contributo, per la sua destinazione a finalità di interesse pubblico accettata dal privato, instaura un rapporto di servizio di natura funzionale, idoneo a radicare la giurisdizione contabile non solo verso i beneficiari formali ma anche verso i terzi che abbiano fraudolentemente concorso nella distrazione delle somme. La falsa rendicontazione di spese in tutto o in parte inesistenti integra doloso occultamento del danno, con decorrenza del termine prescrizionale dal momento della scoperta e non da quello della condotta. Le ingiunzioni di pagamento emesse dall’ente erogante valgono come atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma, cod. civ. e, per l’art. 1310, primo comma, cod. civ., spiegano effetto anche verso i condebitori solidali compartecipi dell’illecito arricchimento. In caso di rendicontazione anche solo parzialmente non veritiera si considera indebitamente percepito l’intero contributo, con obbligo di integrale restituzione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza acquisita nel febbraio 2018. Secondo la prospettazione della Procura regionale, attraverso ditte individuali e società di persone costituite tra il 2009 e il 2014 i convenuti avrebbero ideato e realizzato un’attività di indebita percezione di contributi pubblici erogati ai sensi del d.lgs. n. 185/2000, rendicontando spese mai sostenute e sviando le somme dalla finalità agevolata.

Nel sodalizio sarebbero intervenuti anche i titolari di ditte fornitrici, mediante emissione di false fatture per operazioni inesistenti e la successiva circolazione di assegni con intestazioni alterate. L’ente erogante ha revocato i contributi e notificato le ingiunzioni di pagamento. La Procura ha chiesto la condanna solidale al pagamento di euro 955.463,27, oltre rivalutazione, interessi e spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 20701/2013; n. 21297/2017). Il rapporto tra ente finanziatore e percettore configura un rapporto di servizio funzionale, che radica la giurisdizione contabile anche nei confronti di chi abbia concorso alla distrazione.

È respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. I convenuti hanno agito uti domini nelle ditte e società di cui erano titolari, soci e amministratori, con rottura dello schermo societario. Per i soci della società in accomandita semplice la Corte richiama gli artt. 2291 e 2313 cod. civ., escludendo che liquidazione e cancellazione dal registro estinguano l’obbligazione sociale. Il beneficio di escussione ex art. 2304 cod. civ. opera solo in fase esecutiva.

Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. La Corte ravvisa un’ipotesi di doloso occultamento del danno ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, con dies a quo fissato alla scoperta del pregiudizio. Le ingiunzioni notificate tra il 26 e il 28 settembre 2018 integrano atti interruttivi ex art. 2943 cod. civ. e, per l’art. 1310 cod. civ., estendono l’effetto anche ai condebitori solidali non destinatari di alcun provvedimento.

Nel merito, il Collegio ritiene comprovato il meccanismo truffaldino incentrato su false fatture e rendicontazioni non veritiere. Non è sufficiente il dedotto esito favorevole dei controlli dell’ente, poiché è stata proprio la falsa rendicontazione a indurre in errore il soggetto erogante. Il richiamo agli esiti del processo penale non sconfessa l’impianto accusatorio, per l’autonomia del giudizio contabile e il carattere non vincolante delle sentenze penali, salvo quelle irrevocabili di condanna.

Quanto al quantum, la Corte conferma la revoca dell’intero contributo per ciascun beneficiario, anche in presenza di parziali acquisti. La condanna è pronunciata per l’importo complessivo, con riparto individuale e solidale secondo le quote indicate. È disposta la conversione in pignoramento del sequestro conservativo ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c., ferma restando la dichiarata estinzione del giudizio per uno dei convenuti, a seguito dell’integrale ristoro e della rinuncia agli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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