Conto giudiziale irregolare ma senza ammanchi: discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 114 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata restituzione dell’anticipazione ricevuta entro l’esercizio, con formazione di residui, integra una irregolarità del conto giudiziale dell’agente contabile. Tale irregolarità non impedisce il discarico quando l’istruttoria dimostra che la gestione è regolare nella sostanza: assenza di ammanchi, quadratura delle scritture, riversamento del fondo cassa in Tesoreria, conto ricompilato secondo le indicazioni della Sezione e parificato in via amministrativa. Il giudice contabile approva il conto e dichiara il discarico quando non siano ravvisabili evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto esamina il conto giudiziale reso da un agente contabile della Regione per l’esercizio 2017. Con precedente sentenza-ordinanza n. 231/2019, la Sezione aveva dichiarato irregolare il conto e non aveva ammesso l’agente al discarico, ordinando la ricompilazione del conto per l’intera gestione e il deposito della documentazione di supporto.
In riscontro, la Regione ha trasmesso tramite il portale SIRECO, in data 11 marzo 2020, il conto ricompilato e la documentazione richiesta. Il giudizio arriva quindi alla decisione sul conto così ricostruito, con l’intervento della Regione a tutela dell’erario.
La Motivazione della Corte
Il relatore ha rilevato che il conto ricompilato è stato depositato tempestivamente e redatto secondo le indicazioni della deliberazione della Giunta regionale n. 2440/2002, articolandosi in un conto di sintesi e in un conto analitico. Il livello di analiticità dei documenti ha consentito di ricostruire le singole operazioni dell’agente.
La gestione del fondo economale è avvenuta mediante apertura di credito presso il Tesoriere. Alla chiusura dell’esercizio non risultano pagamenti in sospeso; è residuato un esiguo fondo cassa, riversato in Tesoreria il 3 gennaio 2018, quindi oltre la chiusura dell’esercizio.
La Corte individua un unico profilo di irregolarità: la mancata restituzione dell’anticipazione ricevuta entro l’esercizio, con conseguente formazione di residui. La restituzione ha però consentito la quadratura delle scritture. In assenza di ammanchi, non emergono motivi ostativi al discarico.
Il Pubblico Ministero ha confermato le regolarità evidenziate dal relatore. La Sezione ha quindi ritenuto che, pur in presenza del profilo di irregolarità, la gestione sia regolare sulla base dell’istruttoria; che non siano ravvisabili evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente; che il conto ricompilato possa essere approvato.
In via definitiva la Corte approva il conto e dichiara il discarico dell’agente contabile per l’esercizio 2017, nulla disponendo sulle spese.
Nota della Redazione
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