Esecuzione del decreto Pinto: ottemperanza e limiti della rivalutazione (TAR Puglia n. 114 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di giudicato, una volta notificato alla pubblica amministrazione e non impugnato nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; esso è pertanto suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. Il ricorso è ammissibile quando la parte abbia trasmesso la dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001 e sia decorso il termine di sei mesi senza che l’amministrazione abbia eseguito il pagamento. In presenza di un debito di valuta, la rivalutazione del credito può essere riconosciuta solo se sia provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi legali.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, decidendo ai sensi della legge n. 89/2001, aveva accolto il ricorso della parte ricorrente e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme indicate, oltre le spese, con distrazione in favore del difensore. Il decreto veniva ritualmente notificato all’amministrazione, che non vi dava esecuzione.

La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di pagamento. Il Ministero si è costituito in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non risultando proposto ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ..

Quanto ai presupposti dell’ottemperanza, il Collegio ha verificato che la parte ricorrente ha inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.

Nel merito, il Tribunale ha sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio, con pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Ha fissato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l’adempimento.

È stata invece esclusa la rivalutazione. Trattandosi di un debito di valuta, quale l’indennizzo ex lege Pinto, la rivalutazione può essere accordata solo ove sia provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi, prova non fornita dalla parte ricorrente; sul punto il Collegio richiama TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 6163 del 2018 e TAR Campania, Salerno, Sez. I, n. 2545 del 2022.

Il Tribunale ha quindi nominato commissario ad acta il Dirigente che verrà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni, escludendo un compenso specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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