Conto giudiziale irricevibile se il consegnatario non deposita i modelli integrativi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 4 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili è irricevibile quando non comprenda l’intera documentazione prevista dalla normativa primaria — in particolare gli artt. 616 del R.D. n. 827/1924 e 519, comma 3, del d.P.R. n. 90/2010 — e dalle Istruzioni tecnico-applicative approvate con DM 20 dicembre 2006. Il solo modello 16/M, riepilogo valutativo delle variazioni, non è idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile dell’agente. La mancata trasmissione del conto completo non può essere convalidata ex tunc mediante i modelli depositati dall’Amministrazione in pendenza del giudizio, né consente l’approvazione del conto e il discarico dell’agente. L’irricevibilità esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Il Fatto

Il giudizio di conto, iscritto al n. 32174 del registro di segreteria, ha ad oggetto il conto giudiziale n. 69588 reso da un agente contabile, consegnatario di beni mobili di una Direzione di Amministrazione dell’Esercito, per il periodo 01.01.2018–31.12.2018 e depositato il 27.11.2020.

Il magistrato istruttore, con relazione n. 341/2024, rilevava che il conto era stato compilato mediante il solo modello 16/M di riepilogo valutativo delle variazioni, senza il modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 né altro modello idoneo a dare conto di quanto stabilito dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, e che non risultava trasmessa la relazione ex art. 139 c.g.c. L’Amministrazione, in corso di giudizio, depositava il modello CM/4 e, successivamente, i registri CM/5A, CM/5D, CM/6B e CM/6A.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura necessaria del giudizio di conto, ricostruita sulla scorta della Corte costituzionale n. 59/2024: esso verifica se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso. L’ordinamento attribuisce in via esclusiva al magistrato contabile, in posizione di terzietà, l’esame dei conti e la verifica della regolarità delle gestioni, secondo moduli non derogabili.

L’agente consegnatario assume per legge un pregnante obbligo di custodia, implicante la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, per dimostrare il debito per il materiale esistente all’inizio dell’esercizio, il materiale avuto in consegna, quello distribuito e quello rimasto al termine. Tali risultanze non si rinvengono nel modello 16/M.

Premesso che l’utilizzo del modello 24, proprio della disciplina degli enti locali, non è automaticamente estensibile all’Amministrazione militare, la Corte afferma che il conto deve comunque esibire nella sostanza tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le Istruzioni tecnico-applicative del 2006 chiariscono che il modello 16/M è solo uno dei modelli componenti il conto e che gli altri — ordini di carico e scarico, modello 6/M, modello 11/M, modello 9/M e modello 10/M — devono essere trasmessi alla Sezione giurisdizionale. Anche il “Quaderno” operativo n. 6 conferma la necessità della modulistica ulteriore. L’intera documentazione costituisce il conto giudiziale e non può restare trattenuta presso l’Amministrazione.

Nel caso di specie è stato trasmesso esclusivamente il modello M16, circostanza non rilevata né dal responsabile del procedimento né dall’organo di controllo interno nella relazione ex art. 139 c.g.c., non depositata in atti. Il magistrato istruttore non avrebbe potuto sopperire alle carenze del conto, dovendo preliminarmente verificarne l’idoneità a rappresentare la gestione (art. 140, comma 2, c.g.c.).

Il Collegio conclude che il modello 16/M, per forma e contenuto, è inidoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile dell’agente e dunque irricevibile; circostanza della quale l’agente non può essere considerato responsabile. La mancata trasmissione del conto completo non è convalidabile ex tunc mediante i depositi intervenuti in pendenza del giudizio, né è possibile procedere all’approvazione del conto e al discarico. Solo dal deposito di un conto pienamente idoneo decorrono i termini dell’art. 150 c.g.c. per un’eventuale nuova istruttoria. Il conto n. 69588 è pertanto dichiarato irricevibile, con esonero dal provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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