Decadenza dal computo dei servizi pre-ruolo ai fini pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 310 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente che intenda far valere, ai fini del trattamento pensionistico, servizi o periodi computabili a domanda deve presentare l’istanza nel termine previsto dall’art. 147 d.P.R. n. 1092/1973, a pena di decadenza. La decadenza opera anche quando la cessazione dal servizio avvenga prima della scadenza del termine biennale, dovendo in tal caso la domanda essere presentata entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione. Spetta al ricorrente provare di avere presentato la domanda di computo nel rispetto del termine; in difetto, il ricorso proposto per la riliquidazione del trattamento pensionistico è rigettato.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS deducendo che l’Istituto aveva liquidato il trattamento pensionistico senza tenere conto del servizio pre-ruolo prestato presso Poste Italiane nel periodo dal 1.7.1982 al 14.1.1985, già oggetto di computo. Ha pertanto chiesto la riliquidazione della pensione, con arretrati e oneri accessori, oltre alla vittoria delle spese da distrarre a favore del procuratore antistatario; in via istruttoria ha domandato la nomina di un CTU.
L’INPS si è costituito eccependo che l’istanza di computo presentata dal ricorrente in data 5.11.2019 era stata rigettata per decadenza ai sensi dell’art. 147 d.P.R. n. 1092/1973, e ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. La questione approda al giudice contabile perché il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del servizio ai fini del trattamento pensionistico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, incentrata sull’inclusione del servizio pre-ruolo presso Poste Italiane. Il resistente ha opposto l’eccezione di decadenza fondata sull’art. 147 d.P.R. n. 1092/1973.
La Corte ha richiamato il contenuto della norma, che consente al dipendente statale di far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, presentando la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all’art. 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, a pena di decadenza. Qualora la cessazione sia intervenuta prima della scadenza di tale termine, la domanda deve essere presentata, sempre a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.
Il Collegio ha quindi verificato il rispetto dei termini. Il ricorrente non ha provato di avere presentato la domanda di computo nel rispetto del termine stabilito dall’art. 147. L’onere probatorio gravava su di lui, quale parte che invocava il computo del servizio ai fini pensionistici.
In mancanza di tale prova, la Sezione ha rigettato il ricorso, richiamando a conforto dell’esito due propri precedenti: sent. n. 682/2021 e sent. n. 113/2024. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda, con nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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