Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 239 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessata materia del contendere. L’adempimento tardivo dell’amministrazione non preclude la condanna alle spese: la regola della soccombenza virtuale impone di porre a carico delle amministrazioni resistenti le spese di lite, poiché l’esecuzione del giudicato è avvenuta solo in pendenza del processo. La declaratoria di cessazione presuppone la concorde richiesta delle parti e l’accertata soddisfazione del credito, restando esclusa ogni ulteriore pronuncia sul merito esecutivo.
Il Fatto
Gli eredi di una pensionata deceduta propongono ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 236/2021 di questa Sezione, con la quale era stato riconosciuto alla de cuius, erede del coniuge, il diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza comprensivo del periodo ricongiunto ai sensi dell’art. 2, l. n. 29/1979, in relazione alla pensione di reversibilità.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e la diffida, l’Inps non provvede. Eccepisce l’impossibilità di liquidare in mancanza del decreto di liquidazione di competenza del Ministero di appartenenza del de cuius. La Sezione, con ordinanza istruttoria, ordina la notifica all’Amministrazione scolastica, destinataria degli atti previdenziali, e l’acquisizione dei dati necessari alla corretta esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Acquisita per via istruttoria la posizione previdenziale del de cuius, l’Inps deposita il decreto di liquidazione definitiva dell’Ufficio scolastico regionale e la relazione integrativa della sede, attestante l’erogazione delle somme in favore degli eredi sulla rata di marzo 2024. Le parti concordano quindi nel chiedere la cessata materia del contendere.
Il giudice ricorda che l’ottemperanza è disciplinata dagli artt. 217 e 218 c.g.c. e che la verifica verte sull’avvenuta esecuzione del giudicato. Poiché l’interesse sotteso è stato soddisfatto, sussistono i presupposti per la declaratoria richiesta. In via preliminare si dichiara la contumacia del Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, regolarmente evocato e non costituitosi.
Il punto centrale riguarda le spese. L’adempimento è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. Su questa base la Sezione applica il principio della soccombenza virtuale: le amministrazioni resistenti, Inps e Ministero dell’istruzione in parti uguali, sono condannate alle spese, liquidate in via forfettaria in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La pronuncia è non definitiva e monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c.; segue il dispositivo con declaratoria di cessazione e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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