Riliquidazione della pensione dei carabinieri e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 29 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere si verifica, nel processo contabile, quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione della controversia e il fatto allegato da una parte, scrutinato dal giudice, sia reputato satisfattivo del diritto azionato, con conseguente venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire. L’istituto, di elaborazione giurisprudenziale, trova applicazione nel processo giustiziale in forza dei principi generali dell’ordinamento e del rinvio dinamico di cui all’art. 7, comma 2, c.g.c.. Il regolamento delle spese giudiziali segue quindi il criterio della soccombenza virtuale, salva la possibilità di integrale compensazione. Nel giudizio pensionistico non v’è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità del rito.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri e in quiescenza dal 16 dicembre 2008, titolare di pensione calcolata con il sistema misto, ha chiesto il ricalcolo della quota retributiva del trattamento in godimento mediante l’applicazione del coefficiente di rendimento del 44% della base pensionabile, previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Lamentava che l’amministrazione avesse applicato la minore aliquota del 35% di cui al precedente art. 44.

Dopo l’infruttuosa domanda amministrativa del febbraio 2024, il ricorrente ha agito davanti alla Corte dei conti. Il Ministero della difesa, costituitosi, ha dato prova documentale di aver riliquidato il trattamento pensionistico; l’INPS ha confermato la messa in pagamento del nuovo importo, eccependo la prescrizione quinquennale per i ratei anteriori. La difesa del ricorrente ha chiesto un rinvio per verificare l’effettiva riliquidazione, ma non si è più presentata alle udienze successive.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto l’istituto della cessazione della materia del contendere, che opera quando sopravvenga una situazione idonea a eliminare la ragione della controversia e le parti, dandosi reciprocamente atto del mutamento, rassegnino conclusioni conformi. In mancanza di tale accordo, rileva il fatto sopravvenuto allegato da una sola parte che, scrutinato dal giudice, risulti satisfattivo del diritto azionato, con accertamento del venir meno dell’interesse a ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (v. Cass. n. 6676/2015; Cass. n. 2063/2014; Cass. n. 16150/2010).

L’istituto trova applicazione anche nel processo giustiziale, in forza dei principi generali dell’ordinamento e del rinvio di cui all’art. 7, comma 2, c.g.c., oltre che nelle discipline processuali tributaria e amministrativa richiamate. Il suo verificarsi estingue il dovere del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda, perché viene meno l’interesse a una decisione.

Nel caso concreto, le parti resistenti hanno richiesto la declaratoria e il ricorrente ha di fatto abbandonato il giudizio senza contestare la documentata riliquidazione, confermando così l’avvenuto conseguimento del risultato perseguito. Può pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per l’integrale compensazione. Osserva che la competenza a provvedere sulla riliquidazione spettava all’amministrazione già datrice di lavoro, essendo il ricorrente cessato prima del subentro dell’INPDAP. Rileva inoltre che il ricorso è stato notificato successivamente alla circolare ministeriale del 29 ottobre 2021, che ammette il riesame dei trattamenti solo su iniziativa di parte; la domanda amministrativa è stata avanzata il 19 febbraio 2024 e il Ministero ha provveduto con decreto del 3 settembre 2024, in un lasso di tempo ragionevole. Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giudizi pensionistici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *