Revisione dell’aggravamento per insufficienza renale in monorene: ascrivibilità alla seconda categoria (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 2 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revisione dell’aggravamento di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudice contabile, in difetto di contestazioni dell’Amministrazione e di autonoma motivazione della Commissione medico-ospedaliera, può fare proprie le conclusioni della perizia di parte, ove sostenute da idoneo percorso argomentativo. La classificazione tabellare dell’infermità deve avvenire mediante applicazione analogica delle voci più pertinenti della Tabella A, quando la voce specifica manchi. La decorrenza degli effetti dell’aggravamento va fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, ai sensi degli artt. 70 e 183 del D.P.R. n. 1092/1973. Il giudice è iudex peritus peritorum e può sopperire, in via di extrema ratio, all’inadempimento degli organi tecnici incaricati.
Il Fatto
Con ricorso il ricorrente, militare in congedo, ha chiesto la revisione dell’aggravamento dell’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio — esiti d’intervento di nefrectomia sinistra e di plastica del giunto pielo-ureterale destro — ascritta dalla Commissione medico-ospedaliera alla quinta categoria della Tabella A, con decorrenza dal 1 luglio 2017.
A sostegno della maggiore gravità ha prodotto relazione nefrologica attestante una malattia renale cronica di stadio IIIa evoluto su monorene. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto e, in subordine, la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda (16 giugno 2017).
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha dapprima disposto consulenza tecnica, ma due organi pubblici incaricati hanno chiesto di esserne esonerati, il secondo dichiarando di non possedere le competenze specifiche in materia previdenziale. Con ordinanza il Giudice ha quindi revocato l’incarico, ravvisando la necessità di un intervento suppletivo quale iudex peritus peritorum, in via di extrema ratio.
Il parere della C.M.O. di La Spezia è risultato privo di motivazione specifica sulla scelta della quinta categoria. L’Amministrazione non ha depositato perizia di parte né memoria autorizzata, configurando una sostanziale acquiescenza alle conclusioni della perizia di parte.
La Corte ha fatto proprie le conclusioni del perito, che individuano nella voce 18 della seconda categoria della Tabella A — lesioni o affezioni gravi e permanenti dell’apparato urinario non ascrivibili a categoria superiore — la voce applicabile in via analogica, essendo pacifico che, in presenza di monorene policistico, la voce specifica manca nelle tabelle. Il percorso alternativo, basato sui parametri della l. n. 80/2006 e sulla conversione tabellare, conduce al medesimo esito.
Quanto alla decorrenza, la Corte ha richiamato gli artt. 70 e 183 del D.P.R. n. 1092/1973, fissandola al 1 luglio 2017, primo giorno del mese successivo alla domanda. Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’Amministrazione alla riliquidazione del trattamento pensionistico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; spese compensate per la complessità delle questioni medico-legali.
Nota della Redazione
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