Rinuncia agli atti e estinzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 496 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, determina l’estinzione del processo per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il giudice dichiara l’estinzione con pronuncia che non esamina il merito della pretesa e regola le spese secondo la richiesta della parte rinunciante. La compensazione delle spese consegue alla rappresentata assenza di notificazione degli atti introduttivi, che preclude ogni onere difensivo in capo alle amministrazioni resistenti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha chiesto la riliquidazione della pensione assumendo che il blocco stipendiale previsto dal decreto-legge n. 78/2010 non potesse essere esteso alle pensioni. Ha domandato la condanna in solido dell’INPS e del Ministero della Difesa al pagamento degli arretrati, con rivalutazione monetaria e interessi.

Con successiva nota il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio e ha chiesto l’estinzione del processo con compensazione delle spese, rappresentando di non aver proceduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Il ricorso è stato riassegnato con decreto del 23/02/2023.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto della rinuncia intervenuta e ne trae la conseguenza processuale prevista dall’ordinamento contabile. Alla luce della dichiarazione del ricorrente, occorre dichiarare l’estinzione del processo, nulla per le spese.

Il fondamento della decisione risiede nella sopravvenuta mancanza di interesse alla pronuncia di merito. Il ricorrente, rinunciando agli atti, ha implicitamente riconosciuto che le condizioni per coltivare la domanda di riliquidazione non sussistevano più, anche in ragione della mancata notificazione degli atti introduttivi.

Il Collegio non esamina quindi la questione sostanziale prospettata, ossia l’estensione del blocco stipendiale alle pensioni, né verifica la fondatezza della domanda di rivalutazione monetaria e interessi. La pronuncia resta sul piano processuale e si esaurisce nella declaratoria di estinzione.

Quanto alle spese, la Corte dispone che nulla sia dovuto, recependo la richiesta di compensazione formulata dalla parte rinunciante. Tale statuizione trova giustificazione nella circostanza, rappresentata dal ricorrente stesso, che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza non sono stati notificati alle amministrazioni resistenti.

Il dispositivo fissa inoltre il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza e manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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