Prescrizione dei ratei pensionistici interrotta dalla diffida (Corte dei Conti Sez. II App. n. 67 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ratei pensionistici arretrati, il termine quinquennale di prescrizione stabilito dall’art. 2, comma 1, r.d.l. n. 295/1939, nel testo sostituito dall’art. 2 legge n. 428/1985, decorre dal giorno di scadenza di ciascuna rata quando il diritto sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l’amministrazione debba provvedere d’ufficio alla liquidazione e al pagamento, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa, ovvero da atto giudiziale valevole a costituire in mora, secondo il comma 5. Ne consegue che la diffida inoltrata all’ente previdenziale produce effetto interruttivo e impone di riferire la declaratoria di prescrizione ai soli ratei maturati anteriormente alla data della diffida stessa, e non a quelli successivi.

Il Fatto

Un pensionato aveva ottenuto dal giudice monocratico della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia il riconoscimento del diritto a vedersi computare l’indennità integrativa speciale per intero sul trattamento pensionistico tabellare, per il periodo di contestuale attività lavorativa retribuita presso terzi, anche ai fini della tredicesima mensilità.

Il primo giudice, pur dichiarando il diritto agli arretrati, aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ente previdenziale, facendo salvi i soli ratei maturati dopo il 7.8.2015. Il pensionato ha impugnato la decisione, lamentando la violazione e falsa applicazione del r.d.l. n. 295/1939 e chiedendo che la prescrizione fosse riferita ai ratei maturati fino al 7.8.2010, in ragione del termine quinquennale anteriore alla prima diffida. L’ente previdenziale, dal canto suo, ha qualificato la decisione di primo grado come affetta da mero errore materiale.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello ha esaminato il regime prescrizionale dei ratei pensionistici arretrati richiamando l’art. 2 r.d.l. n. 295/1939, convertito nella legge n. 739/1939, come modificato dall’art. 2 legge n. 428/1985, unitamente all’art. 143, comma 5, d.P.R. n. 1092/1973. Ha quindi confermato che il termine quinquennale non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia portato a conoscenza dell’interessato, e ha ritenuto corretta l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione dei ratei arretrati.

Il percorso argomentativo della Corte si concentra però sul momento iniziale della decorrenza. Il comma 4 dell’art. 2 r.d.l. n. 295/1939 stabilisce che la prescrizione decorre dal giorno di scadenza di ciascuna rata quando il diritto sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l’amministrazione debba provvedere d’ufficio alla liquidazione e al pagamento. Il successivo comma 5 individua gli unici atti idonei a interrompere la prescrizione: l’istanza o il ricorso in via amministrativa o contenziosa, oppure l’atto giudiziale valevole a costituire in mora.

Su questa base la Corte ha rilevato che dagli atti, oltre che dalla sentenza impugnata, risulta che il termine prescrizionale è stato interrotto dalla diffida del 7.8.2015, prima ancora che con il ricorso proposto il 9.12.2019. Il giudice di primo grado aveva invece collocato l’effetto interruttivo al 7.8.2015 per escludere soltanto i ratei anteriori a quella data, senza considerare che proprio la diffida segnava il momento interruttivo: da essa doveva retrocedere di cinque anni il limite dei ratei prescritti.

L’appello è stato pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di prescrizione è stata riferita ai soli ratei pensionistici arretrati maturati sino al 7.8.2010. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., poiché l’unica censura proposta atteneva a una questione preliminare di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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