Inammissibile il conto giudiziale privo dei versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 179 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione, redatto in difformità del modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, è inammissibile quando nella sezione “Versamento in tesoreria” indichi le riscossioni effettuate tramite POS in luogo dei versamenti. L’errata classificazione delle transazioni POS non costituisce una mera imprecisione formale, ma determina la carenza dell’elemento essenziale dello scarico, rendendo il conto intrinsecamente non verificabile. La nozione di maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite POS, carta di credito o bonifico diretto. Ne deriva l’obbligo di resa del conto e l’impossibilità di qualificare l’atto come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio di conto, con necessità di un nuovo deposito.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune abruzzese per l’esercizio finanziario 2019, relativo alla gestione delle riscossioni speciali interne per le multe della polizia locale. Con relazione di irregolarità il magistrato relatore ha rilevato che il conto risultava non correttamente strutturato, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS, e ha concluso per la pronuncia preliminare di inammissibilità, chiedendo in subordine di dichiarare l’irregolarità del conto e l’obbligo di ripresentarlo, e in ulteriore subordine di rigettarlo nel merito per mancata corrispondenza tra entrate e uscite.
L’agente contabile ha resistito sostenendo la regolarità sostanziale della gestione e la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Ha dedotto che le somme riscosse tramite POS non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con la conseguenza che difetterebbe il presupposto del maneggio di denaro pubblico. Ha inoltre eccepito l’assenza di ammanchi e di danno erariale, invocando la buona fede e la trasparenza dell’operato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del d.p.r. n. 194/1996, che prevede modelli distinti di conto per l’economo e per il riscuotitore, in ragione della diversa natura della gestione dei fondi pubblici. Per l’agente della riscossione è previsto il modello 21, nel quale devono essere indicati le generalità dell’agente, il periodo della gestione, gli estremi della riscossione e, con specifica evidenza, i versamenti in tesoreria, con annotazione del numero di quietanza e del relativo importo.
Secondo la Corte il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I pilastri di tale rappresentazione sono il carico, che individua le somme riscosse e genera il debito dell’agente, e lo scarico, che indica le somme riversate in tesoreria ed estingue, in tutto o in parte, il debito. La distinta rappresentazione di questi due aggregati è imprescindibile, perché incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Il Collegio affronta poi la questione preliminare dell’inclusione degli incassi POS nel conto. Aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, esso afferma che l’espressione maneggio di denaro va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne consegue l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale. Il Collegio richiama sul punto alcune decisioni delle Sezioni regionali (Corte conti Toscana n. 285/2017, Corte conti Sardegna n. 294/2018 e Corte conti Calabria n. 176/2022), che hanno qualificato il versamento mediante bonifico diretto degli utenti come peculiare modalità di riscossione che non incide sulla titolarità giuridica del munus di agente contabile.
Su queste basi il Collegio rileva che il conto esaminato presenta nella sezione “Versamento in tesoreria” esclusivamente i dati relativi alle riscossioni tramite POS. L’indicazione di tali incassi in luogo dei versamenti costituisce un errore concettuale e determina la carenza di un elemento essenziale del conto. Non si tratta di una mera imprecisione formale, perché l’errore rende impossibile la verifica dello scarico: il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente locale e impedisce al giudice di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui, ancorché redatto su modello irrituale, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 (scarico, resti, introiti, esito, rimanenze) risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale (Corte conti Sez. I n. 14/1985). Nella specie, invece, la mancanza dell’elemento essenziale impedisce la qualifica dell’atto come rendiconto e, a maggior ragione, come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. La completezza del conto è requisito imprescindibile perché il giudice possa esercitare il proprio sindacato: l’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio, senza che il giudice possa supplire alle omissioni del contabile. L’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del conto e la necessità di un nuovo deposito. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.