Colpa grave del radiologo per omessa segnalazione di lesione visibile in RM (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 19 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il medico incaricato della refertazione di un esame strumentale non esaurisce il proprio obbligo nel rispondere al quesito diagnostico formulato dal richiedente. In ragione della posizione di garanzia che assume nei confronti del paziente, egli deve valutare le risultanze dell’indagine nel loro complesso e segnalare ogni patologia rilevata o rilevabile, ancorché esulante dal quesito. La mancata segnalazione di una lesione già visibile nelle immagini, allorché l’errore sia grossolano e non scusabile, integra colpa grave e genera responsabilità amministrativa per il danno erariale conseguente. Il nesso causale si accerta secondo il principio del più probabile che non, avendo riguardo non all’insorgenza della patologia ma al suo intempestivo e più gravoso trattamento. La presenza di una polizza aziendale con franchigia aggregata giustifica l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un dirigente medico per l’accertamento della responsabilità amministrativa in relazione a un danno erariale indiretto di € 260.000,00 arrecato all’azienda sanitaria locale. La somma corrisponde all’esborso sostenuto dall’azienda per la definizione transattiva di un sinistro risarcitorio originato da un omessa refertazione.
Nel 2008, presso un ospedale aziendale, era stata eseguita una risonanza magnetica la cui refertazione aveva escluso la presenza di una massa. Nel 2012, un secondo esame della stessa area aveva invece rilevato una neoformazione, con un ritardo diagnostico di circa quattro anni; la paziente era stata sottoposta a intervento demolitivo e a trattamento chemio-radioterapico. La vicenda si era chiusa in via transattiva; l’azienda aveva poi messo in mora il medico. Il convenuto ha eccepito la prescrizione, l’inopponibilità della transazione e delle consulenze, il difetto di colpa grave e del nesso causale, chiedendo il potere riduttivo e una consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto l’eccezione di prescrizione. Il dies a quo è stato individuato nel 13.12.2016, data del mandato di pagamento eseguito dall’azienda sanitaria; su tale decorso ha inciso la messa in mora ricevuta dal convenuto nel 2019. Determinante è la sospensione dei termini disposta dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, che la giurisprudenza contabile colloca nel segmento compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, per 176 giorni. Computato tale periodo, l’azione risulta esercitata entro il termine dell’art. 66 c.g.c.
La Corte ha poi dichiarato infondata l’eccepita inopponibilità della transazione e delle consulenze. Il pagamento eseguito in forza dell’accordo integra un elemento fattuale liberamente valutabile dal giudice contabile; ciò che è sindacabile, in presenza di contestazioni non formulate nel caso concreto, è la ragionevolezza della composizione stragiudiziale e il quantum pattuito. Quanto ai pareri medico-legali, essi costituiscono prova atipica valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 95, comma 3, c.g.c., non violando il contraddittorio, che si instaura ex novo con la loro produzione in giudizio. Per l’esaurività del materiale acquisito, la richiesta di ulteriore consulenza è stata respinta.
Nel merito, la Sezione ha richiamato la nozione consolidata di colpa grave dell’esercente la professione medica, ravvisabile nella violazione degli standard minimi di diligenza e in errori non scusabili per la loro grossolanità. Nel caso concreto, il sanitario non ha analizzato con la dovuta diligenza i risultati dell’esame del 2008: la lesione era già allora ben visibile e meritava di essere segnalata. Il quesito diagnostico di natura ginecologica non vale a escludere la responsabilità, poiché il medico, in virtù della posizione di garanzia, deve valutare le risultanze nel loro complesso e segnalare le patologie rilevabili, sebbene esulanti dal quesito.
Il nesso causale è stato affermato applicando il principio del più probabile che non: la tempestiva segnalazione avrebbe verosimilmente consentito un trattamento meno invasivo e una sopravvivenza a cinque anni prossima al 100%. L’evento lesivo è stato inteso non come l’insorgenza del cancro, ma come l’intempestivo e più gravoso approccio terapeutico.
Sulla quantificazione, la Corte ha condiviso l’orientamento secondo cui l’alea insita in una polizza aziendale con franchigia aggregata non può ricadere interamente sul sanitario, ma va in parte posta a carico dell’azienda, con congruo potere riduttivo. Il danno imputabile è stato determinato in € 195.000,00, oltre rivalutazione dal 13.12.2016 e interessi legali. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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