Inammissibile il conto giudiziale privo dei versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 188 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione che indichi nella sezione “versamento in tesoreria” del modello 21 gli incassi effettuati tramite POS, in luogo dei versamenti, è affetto da carenza di un elemento essenziale e deve essere dichiarato inammissibile. La distinta e corretta rappresentazione del carico e dello scarico costituisce il presupposto indefettibile del giudizio di conto: l’errata classificazione delle transazioni elettroniche come versamenti non è una mera imprecisione formale, ma rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. La nozione di maneggio di denaro pubblico va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite POS, carta di credito o altri soggetti. Ne consegue l’obbligo di resa del conto secondo la disciplina dell’agente contabile e la necessità di un nuovo deposito del conto medesimo.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile della riscossione di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2020. Con relazione di irregolarità il magistrato relatore ha rilevato che il conto risultava non correttamente strutturato, in quanto privo dei versamenti, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS nella colonna dei versamenti in tesoreria del modello 21, con conseguente impossibilità di verificare lo scarico.

L’agente contabile, costituendosi, ha sostenuto il carattere meramente formale dei rilievi: le somme riscosse elettronicamente non sarebbero mai entrate nella sua disponibilità materiale, ma sarebbero state accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con esclusione del maneggio di denaro pubblico. Ha inoltre dedotto l’assenza di ammanchi e di danno erariale, chiedendo il discarico. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo della sua ripresentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che prevede modelli distinti per l’economo (modello 23) e per l’agente contabile della riscossione (modello 21). In quest’ultimo devono essere indicati, tra l’altro, gli estremi della riscossione con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo.

Il conto giudiziale deve fornire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I suoi pilastri sono il carico, dato dalle somme riscosse, che genera il debito dell’agente, e lo scarico, dato dalle somme riversate in tesoreria, che estingue il debito. La loro distinta rappresentazione incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare. Il Collegio richiama il principio per cui la forma e i contenuti del conto devono essere coerenti con la rappresentazione dei fatti di gestione e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione (Corte dei conti, Sez. Veneto n. 238/2022; Sez. Piemonte n. 144/2011; Sez. Molise n. 25/2018).

Sulla nozione di maneggio di denaro, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile: essa va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei conti, Sez. Toscana n. 285/2017; Sez. Sardegna n. 294/2018; Sez. Calabria n. 176/2022).

Nel caso concreto il conto presenta nella sezione “versamento in tesoreria” esclusivamente i dati relativi alle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma determina la carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il Collegio richiama il principio per cui il conto redatto su modello irrituale, ma contenente gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, può essere qualificato conto giudiziale (Corte dei conti, Sez. I n. 14/1985); nella specie, al contrario, manca l’elemento essenziale che consente la qualifica dell’atto quale rendiconto.

Il conto deve essere completo, chiaro e strutturalmente idoneo a consentire la verifica dell’operato del contabile. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il Collegio dichiara pertanto il giudizio inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto, nulla per le spese stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *