Nesso di causalità e pensione privilegiata: irrilevanti gli ordinari disagi del servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 47 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia della pensione privilegiata, il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio presuppone un rapporto di causalità o di concausa efficiente e determinante tra fatti di servizio e infermità, ai sensi degli artt. 64 e 67 del D.P.R. n. 1092/1973. L’onere della prova di tale nesso incombe sul ricorrente, non essendo previste presunzioni legali o semplici. Non integra la prova la mera coincidenza cronologica tra l’insorgere della malattia e la prestazione del servizio. Nella nozione di concausa rientrano soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione degli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di prova solo se non emerga, dagli atti, l’avvenuta presentazione della domanda amministrativa di pensione privilegiata.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha prestato servizio dal 1978 fino al congedo del 2013, con il grado di Maresciallo di complemento. Dopo la cessazione dal servizio è stato colpito da una cardiopatia ischemica con pregresso infarto miocardico trattato mediante angioplastica e stent multipli.
Con istanza del 2018 ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo, anche ai fini della pensione privilegiata. La CMO e il Comitato di Verifica hanno escluso la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, deducendo il logoramento psico-fisico riconducibile alle mansioni svolte e chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, oltre al riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. L’INPS ha eccepito l’improponibilità per assenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata; il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha anzitutto esaminato l’eccezione di inammissibilità per assenza di previa domanda amministrativa. Ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM, secondo cui è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di causa di servizio, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, anche senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Nel caso concreto, tuttavia, dagli atti dell’INPS risultava l’avvenuta presentazione della domanda in data 9.03.2020. Il ricorso è stato pertanto ritenuto ammissibile.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo: ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973, il militare le cui infermità, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili alle categorie della Tabella A ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile di miglioramento. Quanto al nesso causale, l’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973 richiede un rapporto di tipo causale o concausale efficiente e determinante. L’onere della prova incombe sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.; non basta la coincidenza tra servizio e malattia, non essendovi presunzioni legali o semplici.
La Corte ha poi respinto la richiesta di rinnovare la CTU affidandola a un organo civile. Ha ribadito che il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti è organo terzo e indipendente, non legato da dipendenza funzionale all’amministrazione di appartenenza, e che il Giudice resta libero di attenersi o discostarsi dal parere. Nel caso di specie il parere del CML, reso dopo il contraddittorio con il consulente di parte, è stato giudicato dettagliato, completo ed esaustivo.
Nel merito il CML ha escluso la dipendenza da causa di servizio, rilevando che il servizio prestato non presentava incarichi particolarmente gravosi tali da configurare uno stress cronico, né eventi riconducibili allo stress acuto, essendo il ricorrente già in congedo al momento dell’infarto. Orari protratti, turni notturni, festivi e reperibilità rientrano nelle ordinarie funzioni di un carabiniere. Determinanti sono stati invece i fattori di rischio individuali: familiarità, tabagismo, eccesso ponderale, dislipidemia mista e iperomocistinemia.
La Corte ha quindi escluso che le mansioni svolte, per quanto meritevoli, possano assurgere a fattore di rischio o a evento concausale. Mancando il nesso di causalità richiesto dall’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della controversia.
Nota della Redazione
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