Giudizio di conto improcedibile per difetto di legittimazione passiva dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 78 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i soggetti nominati dalla Regione negli organi delle società a partecipazione regionale comporta il difetto di legittimazione passiva di costoro nel giudizio di conto. Agente contabile è, infatti, chi ha il maneggio dei beni oggetto del conto e, trattandosi di partecipazioni societarie, tale qualità spetta ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. Il convenuto, già amministratore unico della società partecipata, non riveste la qualità di agente contabile né ex lege né di fatto, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto; i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni, con onere dell’amministrazione di acquisirli e parificarli.

Il Fatto

Il magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2022, presentato dal convenuto quale consegnatario delle quote di partecipazione della Regione nella società di trasporto ferroviario regionale. La relazione segnalava irregolarità, tra cui l’assenza di un valido atto di parifica del decreto dirigenziale e il difetto della qualità di agente contabile alla luce della Corte costituzionale n. 59/2024.

Con decreto presidenziale, ritualmente notificato all’amministrazione, per il suo tramite all’agente contabile, e al Pubblico Ministero, veniva fissata l’udienza di discussione. Nessuno compariva per il convenuto e per l’amministrazione; il Pubblico Ministero concludeva per l’improcedibilità e la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla prima contestazione e prende atto dell’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.; la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture è elemento imprescindibile per il deposito e l’esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva con il parere n. 4/2020.

Sul secondo profilo, dagli accertamenti istruttori risulta che il convenuto rivestiva la carica di amministratore unico della società partecipata, in forza dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007. Tale disposizione, che qualificava come agenti contabili i nominati dalla Regione negli organi societari, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La Corte sottolinea che la norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, in quanto componenti degli organi di amministrazione delle società, con un insanabile conflitto di interesse. I principi della legislazione statale identificano invece l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto: per le partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio, come desumibile dagli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, TUSP e dall’art. 137 c.g.c.

La caducazione dell’art. 8 della legge regionale n. 22/2007 non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto. Questi non può essere considerato neppure agente contabile di fatto, non avendo il maneggio delle partecipazioni, come la stessa norma dichiarata illegittima presupponeva. Ne deriva il difetto di legittimazione passiva ad causam e la dichiarazione di improcedibilità del giudizio.

Poiché tale declaratoria non definisce il giudizio sulla regolarità delle gestioni, i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nell’esercizio 2022. L’amministrazione regionale è tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale. In ragione della natura officiosa del giudizio, della questione pregiudiziale e della mancata costituzione delle parti, non si provvede sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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