Il conto giudiziale comprende anche le riscossioni dematerializzate (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 130 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale degli agenti contabili degli enti locali, previsto dall’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, comprende tutte le entrate comunque riscosse per il medesimo titolo, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata dagli utenti. Il maneggio di danaro pubblico non coincide con la materiale detenzione del denaro, ma con la disponibilità dello stesso, che sussiste anche quando la riscossione avvenga tramite PagoPA, bonifico bancario, POS o altre forme dematerializzate. Ne deriva che il conto giudiziale che descriva solo le somme introitate per contanti è improcedibile, dovendo l’agente contabile compilare un nuovo conto con l’esaustiva descrizione dell’intera gestione.

Il Fatto

Il giudizio di conto, iscritto al n. 24031 del registro di Segreteria, riguarda undici conti giudiziali resi da un’agente contabile per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, relativi alla riscossione, per conto dell’ente locale, dei diritti sul rilascio delle carte di identità, sugli stampati, di segreteria, sulla mensa scolastica, sul trasporto scolastico e sulle autentiche.

Con relazione n. 147/2024 il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell’udienza, rilevando che le gestioni rendicontate includevano solo le somme riscosse per contanti e non gli importi introitati con modalità diverse, e ha concluso per l’improcedibilità dei conti. L’agente contabile ha contestato tali conclusioni, sostenendo di aver rendicontato tutte le somme direttamente riscosse in cassa e di non avere alcun potere di disposizione sulle somme confluite direttamente nella tesoreria comunale tramite bonifico o sistemi telematici, con rendicontazione in capo al tesoriere. Ha chiesto di dichiarare regolari i conti con il conseguente discarico.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, che individua la fattispecie soggettiva dell’agente contabile dell’ente locale in tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano maneggio di danaro pubblico o siano incaricati della gestione dei beni dell’ente. La nozione di maneggio di danaro pubblico non si esaurisce nella materiale detenzione, ma va intesa come disponibilità di denaro, sussistente a prescindere dalla concreta modalità di riscossione.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e bonifico bancario (Sez. giur. Calabria nn. 58/2023 e 61/2023; n. 234/2022; nn. 219, 221 e 222 del 2024), nonché le pronunce di altre sezioni (Sez. giur. Toscana n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018), per affermare che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse, anche se la riscossione è effettuata da altri soggetti o con modalità differenti dal contante.

L’espressione va quindi letta nel senso più ampio, perché ricomprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere per un medesimo titolo. Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico sfuggirebbero al necessario giudizio di conto. La Corte respinge la tesi difensiva secondo cui l’agente non disporrebbe delle somme versate telematicamente: egli è titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall’inizio alla fine, disponendone in piena autonomia ancorché senza materiale apprensione.

Ne consegue che i conti giudiziali che descrivono la gestione solo con riferimento alle operazioni in contanti sono improcedibili. Il Collegio dichiara perciò improcedibili i conti nn. 40081, 40082, 40083, 40084, 40086, 41615, 41616, 41617 e 41618, e regolari, con discarico dell’agente, i conti n. 40080, la cui gestione è pari a zero, e n. 40120, ove le riscossioni sono avvenute solo per cassa. I conti improcedibili devono essere nuovamente compilati e depositati presso la Sezione, con controllo e parifica dell’amministrazione; in caso di mancata ricompilazione, l’agente sarà esposto al giudizio per resa di conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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