Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 109 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali legato da mero debito di vigilanza non riveste la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Solo il consegnatario con debito di custodia, che gestisce un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative, è soggetto all’obbligo di resa del conto e al correlativo giudizio di conto. Il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario con debito di vigilanza è pertanto improcedibile, per difetto dei presupposti normativi che ne condizionano la proponibilità.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto la verifica dell’ammissibilità e della procedibilità del rendiconto reso da un’agente, in qualità di consegnataria di beni mobili di pertinenza di un ente locale — Settore Servizi alla Persona — per l’esercizio finanziario 2019.
Il magistrato istruttore ha riferito che la consegnataria ha trasmesso il conto all’ente nel termine prescritto, mentre l’ente lo ha depositato presso la Sezione oltre il termine di cui all’art. 139, comma 2, del c.g.c., senza allegare la relazione dell’Organo di controllo interno. Su richiesta istruttoria, l’ente ha precisato che la medesima, per l’anno 2019, era agente amministrativo per debito di vigilanza dei beni necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate. Il conto elenca sessantacinque beni mobili inventariati, con descrizione, estremi di inventario, consistenza iniziale, carico, scarico e consistenza finale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della natura dell’incarico e della conseguente soggezione al giudizio di conto. La norma di riferimento è l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti destinati al servizio dell’ufficio.
La disciplina è confermata dall’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente la resa del conto giudiziale per i consegnatari con debito di vigilanza, a differenza di quelli con debito di custodia, contemplati dall’art. 11. La giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, distingue le due figure: il debito di custodia implica la gestione di un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock, destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative; il debito di vigilanza comporta la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte funzionali all’uso immediato dell’ufficio.
Il Collegio precisa il criterio discretivo. Qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata non al funzionamento ma al continuativo rifornimento, con configurazione di una vera gestione contabile e di un connesso obbligo restitutorio, soggetta a conto. Restano esclusi i beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso continuativo presso il Settore Servizi alla Persona e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso ente ha confermato la qualifica di agente amministrativo per debito di vigilanza. Grava dunque sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza, non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile; essendo limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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