Non luogo a provvedere sul parere TUSP per delibera non trasmessa (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 249 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP presuppone che l’Amministrazione procedente trasmetta l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione. La funzione di scrutinio si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà e quella privatistica di attuazione, e ha ad oggetto la completezza e l’adeguatezza del contenuto motivazionale dell’atto. Ove l’atto deliberativo non sia trasmesso, la Sezione non può esaminare la conformità della scelta ai parametri degli artt. 4, 5, 7 e 8 TUSP e deve dichiarare il non luogo a provvedere. L’inutile decorso del termine di sessanta giorni non sana la carenza dell’atto, perché abilita l’Amministrazione a procedere ma non sostituisce il presupposto oggettivo del controllo.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha inoltrato alla Sezione di controllo per la Regione siciliana una richiesta di parere, ai sensi del d. lgs. n. 175 del 2016, in ordine all’intenzione dell’Ente di fare ingresso in una comunità energetica rinnovabile (CER), organizzata in forma di società cooperativa a mutualità prevalente, con una quota di capitale di ingresso pari a 25 euro.
Il Sindaco rappresenta l’assenza di rischi patrimoniali e l’assenza di oneri economici, finanziari, organizzativi e operativi a carico del Comune. Alla nota è allegato esclusivamente lo schema dello statuto della CER. La Sezione, con nota istruttoria rimasta inevasa, ha chiesto l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione, necessario ai fini del pronunciamento. La questione giunge thus all’Adunanza consultiva per verificare la sussistenza dei presupposti del controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica preliminarmente i presupposti normativi che legittimano il Collegio a pronunciarsi. L’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118 del 2022, prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione sia trasmesso alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni in ordine alla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8 TUSP.
Il Collegio richiama le Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022), che hanno individuato la ratio della nuova funzione nell’esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa prima che essa sia attuata con gli strumenti del diritto privato. L’esercizio dell’autonomia contrattuale del soggetto pubblico si articola in due fasi: la prima pubblicistica, di determinazione della volontà di assumere la veste di socio; la seconda privatistica, di attuazione mediante l’atto costitutivo, lo statuto o il contratto di acquisto. Il controllo si colloca nel passaggio tra le due.
Quanto ai parametri, il richiamo ai commi 1 e 2 impone di verificare l’analitica motivazione in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali, alle ragioni e finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e all’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La valutazione investe la completezza e l’adeguatezza del contenuto motivazionale della delibera, desumibile anche dagli atti richiamati, ai sensi dell’art. 3 legge n. 241 del 1990.
Verificati i presupposti soggettivi, il Collegio conferma che il Comune rientra tra le amministrazioni destinatarie del TUSP. Quanto al presupposto oggettivo, l’art. 5, comma 3, TUSP individua tra gli atti da trasmettere l’atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, intendendosi per partecipazione la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari attributivi di diritti amministrativi.
Nella fattispecie, alla nota del Sindaco non è allegata alcuna deliberazione di acquisizione della partecipazione, ma solo lo schema di statuto della CER. La nota istruttoria volta a richiedere l’atto deliberativo è rimasta inevasa. La mancata trasmissione preclude l’esame di conformità dell’atto ai parametri di legge. Il Collegio dichiara pertanto il non luogo a provvedere e dispone la trasmissione della deliberazione al Sindaco, al Consiglio comunale e all’organo di revisione economico-finanziaria, con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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