Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 123 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” del mod. 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 costituisce un errore concettuale che determina la carenza di un elemento essenziale del conto giudiziale. Tale carenza rende impossibile la verifica dello scarico e impedisce di accertare se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio verso l’ente. Il conto, pertanto, non è idoneo ad assumere la qualifica di conto giudiziale e non può incardinare il relativo giudizio, con conseguente inammissibilità della sua presentazione e necessità di un nuovo deposito. La nozione di maneggio di denaro va intesa in senso ampio, comprendendo tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite POS o carta di credito.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune per l’esercizio finanziario 2021, relativo alla riscossione delle entrate dell’ente. Il magistrato relatore, con relazione depositata nell’ottobre 2025, ha sottoposto al Collegio plurime criticità: in via principale l’inammissibilità del conto, reso in difformità dal mod. 21 e carente dei requisiti minimi essenziali; in subordine, l’irregolarità per omessa indicazione dei versamenti e, in ulteriore subordine, il rigetto nel merito per mancata corrispondenza tra entrate e uscite.
L’agente contabile si è costituito con memoria, sostenendo che una quota rilevante delle entrate era stata riscossa mediante pagamenti elettronici POS, somme mai entrate nella sua disponibilità materiale ma accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente. Ha invocato la natura meramente formale dei rilievi, l’assenza di ammanchi e di danno erariale e la propria buona fede, chiedendo il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996: il mod. 23 per l’economo e il mod. 21 per l’agente della riscossione. Quest’ultimo deve indicare, tra l’altro, gli estremi della riscossione con specifica annotazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo.
Il conto giudiziale, si afferma, deve fornire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I suoi pilastri sono il carico, cioè l’ammontare delle somme riscosse che genera il debito dell’agente (sezione “estremi riscossione” del mod. 21), e lo scarico, cioè l’ammontare delle somme riversate alla tesoreria dell’ente (sezione “versamento in tesoreria” del mod. 21). La distinta rappresentazione di questi due aggregati incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Sulla portata della nozione di maneggio di denaro, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, estendendola a tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale anche per gli incassi con carta di credito.
Nel caso concreto, il conto presenta nella sezione “versamento in tesoreria” esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma una carenza di un elemento essenziale: il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e risulta intrinsecamente non verificabile. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il conto redatto su modello irrituale ma contenente gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 conserva la qualifica di conto giudiziale; nella specie, invece, manca proprio l’elemento che documenta il trasferimento dei fondi, il che preclude la qualifica dell’atto come rendiconto e, a maggior ragione, come conto giudiziale.
Le Sezioni Riunite hanno chiarito che l’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio. Il giudice non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. L’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il Collegio dichiara pertanto il giudizio inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto, e nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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