Resa del conto giudiziale dovuta solo dal consegnatario con debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 262 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di beni mobili di un Ente locale presuppone l’esistenza di un effettivo debito di custodia. Lo spartiacque tra il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto, e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo tale gestione configura un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Nei confronti dei dipendenti degli Enti locali, cui si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, l’obbligo di resa del conto non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente individuati dall’Ente e alimentato da acquisizioni in stock destinate a ricostituire le scorte operative. In difetto di tali presupposti il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
Un dipendente di un Comune, in qualità di consegnatario di beni, ha presentato il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019, con riferimento al presunto debito di custodia sui beni mobili di pertinenza dell’Ente. Nella relazione istruttoria il magistrato ha dubitato della qualificazione del rapporto come debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza.
La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore ha esposto il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero ha concordato sull’improcedibilità. La questione sottoposta al Collegio riguarda quindi la sussistenza dell’obbligo di resa del conto in capo al consegnatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due possibili posizioni soggettive del consegnatario. Il criterio discretivo è individuato nell’elemento tassativo e ineludibile della gestione di cassa o magazzino, caratterizzata da esistenze iniziali e rimanenze finali. È tale struttura a determinare, per effetto dei movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, l’incremento o il decremento degli oggetti ricevuti in consegna e, con esso, l’obbligo restitutorio dei beni in deposito.
Nel caso esaminato la gestione oggetto del conto non riguarda beni per i quali sia configurabile un debito di custodia. Si tratta di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente. Tali beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza e restano esclusi dall’obbligo di resa del conto.
La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata in materia, espressa da numerose pronunce delle sezioni centrali e territoriali, tra cui la Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e, da ultimo, la Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023.
Il Collegio precisa che il consegnatario per debito di custodia è soltanto colui che gestisce un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni amministrative. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della sola sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.
Poiché nel conto in esame non è possibile individuare beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia e non emerge una tipica gestione di cassa o magazzino, il Collegio ritiene insussistente l’obbligo di resa del conto giudiziale. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la restituzione del conto all’Amministrazione, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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