Rito abbreviato contabile e integrale pagamento: nulla più dovuto (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 78 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento integrale della somma offerta dal convenuto, nel termine perentorio assegnato, integra la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio di responsabilità amministrativa con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. L’accertata estinzione dell’obbligazione preclude ogni ulteriore pretesa risarcitoria, sicché la Corte dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dalla parte, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il convenuto, già amministratore di una società agricola cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, è stato citato in giudizio dalla Procura regionale davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte. Gli si contestava l’inadempimento degli obblighi connessi a due finanziamenti regionali e la conseguente revoca degli stessi, con richiesta di condanna al pagamento, in favore della società finanziaria regionale e per essa della Regione, di una somma complessiva di 166.304,86 euro, oltre accessori.
Con comparsa di costituzione, il convenuto ha contestato la fondatezza della domanda e ha chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di 10.000,00 euro. Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole per la medesima somma.
La Motivazione della Corte
All’esito dell’udienza camerale, l’istanza è stata accolta e, con decreto presidenziale, è stato disposto il pagamento della somma complessiva di 10.000,00 euro in favore della società finanziaria e per essa della Regione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
L’interessato ha prodotto, per il tramite del difensore, la documentazione attestante l’avvenuto integrale pagamento mediante due bonifici bancari, come da contabili allegate. La somma è stata incassata dall’amministrazione beneficiaria con i corrispondenti ordinativi di incasso, la cui regolarità è stata verificata con l’adesione del pubblico ministero nella camera di consiglio.
La Corte ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per considerare integrata la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con rito abbreviato, richiamando il disposto dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. e il precedente Corte conti, Sez. III appello, sent. n. 104/2018. Il completo adempimento dell’obbligazione, nel rispetto del termine assegnato, determina così la definizione del giudizio.
La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dal convenuto, che ha concorso a realizzarla, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. La Corte definisce pertanto il giudizio e dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto, mandando alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Nota della Redazione
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