Estinzione del processo contabile per mancata riassunzione nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 235 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, interrotto il processo per decesso della parte, la mancata riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale dell’evento ne determina l’estinzione di diritto. L’estinzione opera d’ufficio e può essere dichiarata con sentenza dal giudice davanti al quale sarebbe dovuta avvenire la riassunzione, ai sensi dell’art. 305 cod. proc. civ., applicabile al rito contabile. Alla dichiarazione di estinzione consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 111, commi 1, 4 e 6, e 109, comma 6, cod. giust. cont. Il termine decorre dalla dichiarazione o dalla notificazione dell’evento alle altre parti, ovvero dalla conoscenza legale dell’interruzione.
Il Fatto
La vicenda ha origine in un giudizio pensionistico di guerra. Con sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna l’appellante aveva visto rigettare il ricorso volto al riconoscimento di un più favorevole trattamento pensionistico privilegiato, per l’insorgenza di una patologia ulteriore rispetto a quella già ammessa a fruizione in settima categoria.
Proposto appello, nelle more del giudizio la difesa comunicava il decesso della parte appellante e chiedeva l’interruzione del processo. All’udienza del 29.10.2002 il giudizio veniva interrotto. Nessuna delle parti interessate provvedeva poi alla riassunzione. Con decreto è stata fissata l’udienza del 5.12.2025, ove il giudizio è stato trattenuto per la decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il profilo processuale, che assorbe ogni altra questione. Il Collegio ricorda che il giudizio era stato interrotto ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., disposizione applicabile al giudizio contabile in forza del rinvio dinamico consentito dall’art. 26 del r.d. n. 1038/1933, poi abrogato dall’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile.
Il dato decisivo è che, dal momento dell’interruzione, nessuna parte ha riattivato il processo. Trova quindi applicazione la regola che impone la prosecuzione o la riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, a pena di estinzione, prevista dall’art. 109, comma 6, cod. giust. cont. e dall’art. 305 cod. proc. civ.
La Corte precisa il dies a quo del termine, chiarendo che esso decorre dalla dichiarazione o dalla notificazione dell’evento alle altre parti e, in ogni caso, dalla c.d. conoscenza legale dell’interruzione. Su questo punto il Collegio richiama i precedenti Cass. n. 15004/2024 e n. 773/2013, nonché Corte cost. n. 261/2010 e Cass. n. 3783/2012.
Ne consegue che il processo di appello, non essendo stato riassunto nei termini, è dichiarato estinto. L’estinzione è di diritto e perciò può essere pronunciata d’ufficio, con sentenza, ai sensi degli artt. 111, commi 1 e 4, cod. giust. cont. e 307 cod. proc. civ. La competenza a dichiararla spetta al giudice davanti al quale sarebbe dovuta avvenire la riassunzione, secondo il richiamo a Cass. n. 2040/1984.
Alla dichiarazione di estinzione segue, ai sensi degli artt. 111, comma 6, cod. giust. cont. e 310, comma 2, cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Il Collegio dispone infine il non luogo a provvedere per le spese di giustizia, mentre le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
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Nota della Redazione
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