Partecipazioni societarie pubbliche indirette: onere motivazionale analitico e limiti di eccezionalità (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 91 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione, anche indiretta, di una partecipazione societaria deve essere analiticamente motivato ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. L’onere motivazionale non può ritenersi assolto mediante rinvio integralmente sostitutivo ad atti e documenti di altro soggetto, poiché il rinvio per relationem non esonera l’amministrazione procedente dall’autonomo apprezzamento dei presupposti legittimanti. La Corte dei conti verifica la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, accertando completezza, adeguatezza e attendibilità delle valutazioni in tema di sostenibilità finanziaria, convenienza economica ed efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La costituzione di nuove società e l’acquisizione di partecipazioni, anche indirette, restano circoscritte a esigenze eccezionali, in coerenza con l’art. 1, comma 2, TUSP e con il principio del buon andamento.

Il Fatto

Il Consiglio comunale di un ente locale ha approvato e autorizzato l’acquisizione della totalità delle quote di una società a responsabilità limitata, facente capo a un gruppo privato attivo nel settore idrico, da parte di una società a totale partecipazione pubblica locale, già affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato nel relativo ambito territoriale. L’operazione, qualificata come “progetto di rinforzamento industriale”, prevedeva altresì una scissione parziale proporzionale interna al gruppo societario target.

Il Comune ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP. La società partecipata ha poi depositato la delibera del proprio Consiglio di amministrazione con la relativa documentazione istruttoria. La Sezione è stata chiamata a rendere il parere di conformità sul provvedimento e sull’operazione complessivamente considerata.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto ricostruito il quadro normativo, ricordando che la rinnovata funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 11 della legge n. 118/2022 impone uno scrutinio dei presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa venga attuata.

Il Collegio ha verificato che non ricorreva il caso di acquisto in conformità a espresse previsioni legislative, trattandosi di scelta discrezionale assunta dalla società e solo autorizzata dal Consiglio comunale. Sul vincolo di scopo e sul vincolo di attività di cui all’art. 4 TUSP, la Sezione ha rilevato che l’atto non dava contezza dei presupposti di stretta necessità dell’acquisto, essendo già stata scelta una società pubblica quale gestore unico del servizio. L’assunto del rinforzamento industriale è apparso incoerente con tale assetto e potenzialmente elusivo delle regole di evidenza pubblica.

Sul piano motivazionale, la delibera rinviava integralmente alla documentazione di altro soggetto. La Sezione ha ribadito che il rinvio per relationem non può spogliare l’amministrazione del proprio obbligo istituzionale di vagliare congruità e convenienza dell’operazione. L’atto è risultato carente anche quanto a costi, corrispettivo di acquisto, parere dell’organo di revisione e garanzie a tutela dell’acquirente.

In tema di sostenibilità finanziaria, la Sezione ha richiamato la duplice accezione oggettiva e soggettiva individuata dalle Sezioni riunite. Il Collegio ha osservato che gran parte delle argomentazioni si fondava su proiezioni di risparmi derivanti dal mancato ricorso a gare, profilo inconciliabile con il diritto eurounitario e con la tutela della concorrenza perseguita dal TUSP.

La Sezione ha quindi concluso per la non conformità della deliberazione e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016, ravvisando il contrasto con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP e rimarcando la natura eccezionale dell’acquisizione di ulteriori partecipazioni pubbliche, anche indirette.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *