Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nella pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 95 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in corso di causa, da parte dell’istituto previdenziale, del trattamento di pensione privilegiata con il pagamento del rateo e degli arretrati e interessi legali determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno ogni posizione di contrasto tra le parti. La relativa declaratoria spetta al giudice, cui compete valutare quali effetti ricollegare alle allegazioni in fatto, anche in assenza di una pronuncia sull’oggetto originario del processo. Il ritardato adeguamento dell’amministrazione rispetto alle pretese riconosciute giustifica la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Nell’ambito del procedimento pensionistico di privilegio, l’amministrazione militare di appartenenza va qualificata come parte sostanziale, in ragione della posizione di impulso assunta con l’invio del fascicolo amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri in congedo, ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 8^ categoria, per infermità già riconosciute dipendenti da ragioni di servizio, con decorrenza dalla data di congedo.

Nel corso del giudizio, l’Inps ha comunicato di aver corrisposto la pensione diretta di privilegio dalla medesima decorrenza, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. Il ricorrente ha aderito, confermando il riconoscimento e chiedendo la condanna alle spese delle amministrazioni convenute. L’Arma dei Carabinieri ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Giudice ha respinto la richiesta di estromissione dell’Arma dei Carabinieri. L’amministrazione militare è parte sostanziale del procedimento che definisce il rapporto pensionistico: assume una posizione di impulso, necessaria all’avvio dell’iter di accertamento della dipendenza della causa di servizio, attraverso l’invio del fascicolo amministrativo.

Nel merito, l’intervento del provvedimento Inps che ha riconosciuto il trattamento di privilegio ha fatto venir meno ogni ragione di contrasto. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice ogni volta in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando a lui solo valutare quali effetti ricollegare alle allegazioni delle parti.

La Corte ha verificato che l’istituto previdenziale ha soddisfatto le pretese del ricorrente: ha riconosciuto il trattamento di privilegio con il relativo pagamento e ha versato arretrati e interessi legali. Si è così esaurita tra le parti ogni posizione di contrasto, con conseguente declaratoria di cessazione.

Sul piano delle spese, il ritardato adeguamento dell’istituto previdenziale e del Ministero ha giustificato l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Le convenute sono state condannate al pagamento delle spese di giudizio, nella misura del 50% ciascuna, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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