Quote di partecipazione societaria e obbligo di conto giudiziale del rettore consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 177 del 05.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rettore di un’università che detenga una quota di partecipazione in una società consortile a responsabilità limitata, con struttura privatistica, riveste la qualità di agente contabile consegnatario di azioni ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. Le quote di partecipazione al capitale di società partecipate non restano escluse, in via generale, dal novero dei beni in custodia assoggettabili a rendicontazione. Accertata la regolarità della documentazione, la corrispondenza delle partecipazioni alle scritture contabili dell’ente e l’assenza di irregolarità gestionali, il giudice contabile pronuncia il discarico dell’agente, anche quando la consistenza dei titoli, per quantità e valore, risulti invariata tra l’inizio e la fine dell’esercizio.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rettore di un ateneo, chiamato a rispondere quale consegnatario di azioni in relazione al conto giudiziale reso per l’esercizio 2019. La detenzione riguardava una quota di partecipazione in una società consortile a responsabilità limitata.
Il magistrato istruttore, con la relazione depositata nel 2023, aveva prospettato la questione dell’inammissibilità della gestione, sul presupposto che le quote di partecipazione in società con struttura privatistica non rientrassero tra i beni in custodia soggetti a conto. Il Collegio, con precedente pronuncia, aveva dichiarato l’ammissibilità del conto e restituito gli atti per il prosieguo dell’istruttoria, all’esito della quale lo stesso magistrato ha proposto il discarico, conclusione fatta propria dal Pubblico Ministero in udienza.
La Motivazione della Corte
La decisione muove dalla qualificazione del rapporto. Il rettore, in quanto detentore della partecipazione, è agente contabile e la gestione va rappresentata con il modello previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni, adottato nella specie.
Il Collegio ha verificato la completezza della documentazione: il conto risultava sottoscritto dall’agente, vistato per regolarità dal responsabile del servizio finanziario e corredato dal provvedimento di parifica. La gestione indicava la tipologia dei titoli e la consistenza della partecipazione al 1° gennaio 2019, rimasta invariata al 31 dicembre 2019.
Rileva altresì l’approvazione del piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, adottato ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, con cui l’amministrazione ha ratificato e convalidato la funzione di agente contabile svolta dai dipendenti individuati con il provvedimento dirigenziale del gennaio 2022.
Quanto al merito, è emerso che lo squilibrio della società partecipata era strutturale, che l’assemblea aveva deliberato l’anticipato scioglimento e che la partecipazione era in via di esaurimento per l’attività liquidatoria in corso. In sede di parificazione dei conti è stata attestata la corrispondenza delle partecipazioni alle scritture contabili dell’ateneo.
Su queste basi il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti del discarico, ravvisando l’assenza di irregolarità sul piano della gestione e l’assenza di addebito, nonostante la consistenza dei titoli al 31 dicembre fosse identica a quella iniziale. Null’altro è dovuto per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.