Benefici amianto: prova giudiziale anche senza certificazione INAIL (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 33 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all’amianto, previsto dall’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 e rideterminato dall’art. 47 d.l. n. 269/2003, presuppone un’esposizione superiore a dieci anni con superamento della soglia di 100 fibre/litro quale valore medio su otto ore giornaliere. Tale esposizione può essere dimostrata in giudizio anche con mezzi di prova diversi dalla certificazione INAIL, il cui diniego è sindacabile. La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica è giurisdizione di merito: il giudice contabile dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario e accerta l’esposizione con pari pienezza. Resta invece estranea a tale giurisdizione la domanda di pagamento del premio supplementare ex art. 153 d.P.R. n. 1124/1965, di natura contributiva e devoluta al giudice ordinario del lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente delle Ferrovie dello Stato con qualifica di operaio qualificato dal 28 giugno 1973 al 29 dicembre 1993, ha chiesto il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 e il pagamento del premio ex art. 153 d.P.R. n. 1124/1965, per l’esposizione ad amianto maturata nei siti di servizio.
L’INAIL, adito nel 2005, dopo una prima nota che attestava l’esposizione per alcuni periodi, ha rigettato l’istanza nel 2015 senza indicare la documentazione ritenuta mancante. L’INPS ha opposto la mancanza di certificazioni INAIL. Il ricorso è stato preceduto da una sentenza non definitiva con cui la Sezione ha rigettato l’eccezione di prescrizione decennale, dichiarato applicabile l’art. 47 d.l. n. 269/2003 e disposto parere tecnico all’UML presso il Ministero della Salute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 e l’art. 47 d.l. n. 269/2003, che ha ridotto il coefficiente moltiplicatore da 1,5 a 1,25 e ha subordinato il beneficio a una doppia soglia, di durata e di intensità dell’esposizione. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il beneficio spetta a chi, per più di dieci anni, abbia subito un’esposizione superiore ai limiti previsti dagli artt. 24 e 31 d.lgs. n. 277/1991.
La Corte ha poi affermato che la prova dell’esposizione può essere fornita anche con mezzi diversi dalla certificazione INAIL, richiamando le sentenze delle Sezioni d’Appello n. 109/2016, n. 591/2011 e n. 657/2011, nonché la giurisprudenza delle Sezioni territoriali. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la giurisdizione contabile sulle pensioni è giurisdizione di merito: il giudice contabile può e deve accertare l’esposizione all’amianto con gli stessi poteri del giudice ordinario.
Dirimente è risultato il parere dell’UML, che ha concluso per un’esposizione probabile per più di dieci anni, senza soluzione di continuità, con superamento della soglia di 100 fibre/litro tra il giugno 1973 e l’ottobre 1989; per il periodo successivo la presenza nei locali confinati è stata solo occasionale. Il Giudice ha aderito alle valutazioni tecniche, non ravvisando ragioni per discostarsene.
Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione pensionistica mediante coefficiente di 1,25 sul periodo di esposizione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il cumulo parziale di cui alle SS.RR. n. 10/2002. È stato invece dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte contabile sulla domanda di premio supplementare, devoluta al Tribunale civile in funzione di giudice del lavoro, trattandosi di pretesa contributiva connessa al rapporto di lavoro. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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