Conto giudiziale del tesoriere: irregolarità gestionali non addebitabili (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 213 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto, le irregolarità che attengono ad aspetti gestionali dell’ente locale e non alla gestione contabile e alla sua rendicontazione non possono essere addebitate all’agente contabile. Il tesoriere non risponde del reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria quando l’utilizzo si mantiene entro il limite normativo e le criticità riguardano la condotta dell’amministrazione. L’intervenuto pagamento della somma contestata determina la cessazione della materia del contendere sull’addebito e, in assenza di soccombenza virtuale, comporta il discarico dell’agente con declaratoria di regolarità del conto e nessun addebito per spese.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile per la gestione del servizio di tesoreria di un comune, esercizio finanziario 2017. Con relazione di irregolarità il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell’udienza, facendo propri i rilievi dell’organo di revisione dell’ente e prospettando un addebito per maggiori interessi passivi, quantificato in una somma di modesta entità.
Costituitosi in giudizio, l’agente contabile ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento della somma contestata, e la regolarità del conto, perché le criticità evidenziate riguardavano aspetti gestionali non addebitabili al tesoriere. All’udienza pubblica la difesa ha insistito nelle conclusioni, mentre il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto senza addebito. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio non condivide le conclusioni del Magistrato designato. Le criticità contestate non riguardano in via diretta la gestione contabile e la sua rendicontazione, ma recepiscono acriticamente la relazione dell’organo di revisione dell’ente locale e attengono ad aspetti gestionali che appartengono in via esclusiva alla responsabilità del comune.
Quanto all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, la stessa relazione dà atto che l’utilizzo si è costantemente mantenuto al di sotto dell’importo richiesto e che il tesoriere non ha violato le disposizioni in materia. Il richiamo al parere dell’organo di revisione — secondo cui il reiterato ricorso alle anticipazioni rischia di divenire mezzo ordinario di gestione, indice di squilibri finanziari — descrive una patologia dell’ente e non una violazione contabile dell’agente. Ne deriva che, sotto il profilo evidenziato dall’istruttore, non vi è alcuna irregolarità da addebitare al tesoriere.
Sull’addebito proposto per i maggiori interessi passivi, il Collegio aderisce alla richiesta della difesa e dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo la somma stata versata all’ente locale con bonifico bancario. Nel merito, le argomentazioni del tesoriere sull’applicazione della circolare della Banca d’Italia in tema di segnalazioni statistiche dei tassi di interesse appaiono meritevoli di apprezzamento: il calcolo degli interessi passivi posto a base dell’addebito risulta effettuato con un numero di cifre decimali inferiore a quello prescritto dalla disciplina richiamata.
In considerazione della regolarità del conto giudiziale e dell’assenza di soccombenza virtuale in capo all’agente contabile, con riguardo all’addebito estinto per intervenuto pagamento, nulla è dovuto dallo stesso per le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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