Legittimo il DASPO di tre anni dopo i tafferugli Milan Napoli (TAR Lombardia n. 3494 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso agli impianti sportivi di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 è legittimo quando l’amministrazione dia conto, nella motivazione, di elementi probatori dai quali desumere, secondo il criterio del più probabile che non, la condotta attiva del destinatario. L’elencazione dei luoghi preclusi e delle manifestazioni sportive è sufficiente se i luoghi sono determinati e le manifestazioni sono indicate per organizzatore o campionato, risultando determinabili. La durata della misura, compresa tra uno e cinque anni ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, è proporzionata quando sia mediana rispetto ai limiti legali ed adeguata alla gravità del fatto. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non vizia in modo insanabile il DASPO, che ha carattere cautelare e risponde all’urgenza di prevenire scontri tra tifoserie. Spetta al ricorrente allegare e provare nel giudizio amministrativo l’infondatezza della ricostruzione dei fatti operata dalla Questura.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 12 aprile 2023 con cui il Questore della Provincia di Milano gli ha imposto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, il divieto di accesso per tre anni dalla notifica a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell’Unione europea ove si disputino manifestazioni calcistiche, dai campionati professionistici a quelli dilettantistici, oltre a tornei internazionali e incontri della Nazionale. Il provvedimento è stato adottato all’esito dei tafferugli seguiti alla partita Milan Napoli del 2023. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990, contestando la carenza dei presupposti e dell’istruttoria, l’indeterminatezza dei luoghi e delle manifestazioni precluse, il difetto di proporzionalità e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Ministero dell’Interno, costituitosi, ha chiesto la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutti i motivi, muovendo dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi delle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989. La prima punisce chi risulti denunciato per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive; la seconda chi, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica.
Quanto al primo motivo, il TAR ha rilevato che l’atto contiene l’indicazione di elementi probatori dai quali desumere, secondo il criterio del più probabile che non, la responsabilità del ricorrente: lo stesso è stato individuato dagli addetti alla sicurezza come aggressore degli stessi operatori e di altri tifosi, con atti specificamente indicati. Il Collegio ha inoltre osservato che, a oltre due anni dalla denuncia, il ricorrente non ha fornito informazioni sull’esito del giudizio penale né ha chiesto l’autorizzazione all’utilizzo degli atti penali in sede amministrativa. In mancanza di una diversa ricostruzione dei fatti, incombe sul ricorrente provare nel giudizio amministrativo l’infondatezza della ricostruzione dell’amministrazione. Né vale l’invocata legittima difesa, non suffragata da alcun elemento.
Il secondo motivo è stato respinto perché l’elencazione dei luoghi e delle manifestazioni precluse assume carattere di determinatezza quanto ai luoghi e di determinabilità quanto alle manifestazioni, indicate per organizzatore o campionato. La Questura, priva di poteri divinatori, non poteva indicare le date precise dei futuri incontri.
Il terzo motivo, incentrato sulla proporzionalità, è stato parimenti respinto: la misura triennale è mediana rispetto al limite legale di uno-cinque anni fissato dal comma 5 dell’art. 6 della legge n. 401/1989 ed è adeguata al fatto, connotato dall’uso della violenza tra tifosi. Il quarto motivo è stato respinto richiamando il principio secondo cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento non produce un vizio insanabile del provvedimento, avendo il DASPO carattere cautelare e rispondendo all’urgenza di evitare che le manifestazioni calendarizzate diventino occasione di scontro fra opposte tifoserie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.