Assenteismo fraudolento dei dirigenti sanitari e aggiornamento professionale non documentato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 204 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ore settimanali destinate all’aggiornamento professionale facoltativo del personale dirigente sanitario costituiscono parte integrante dell’orario di servizio e sono retribuite; il dipendente è pertanto tenuto a documentare l’attività formativa svolta e a coordinarne lo svolgimento con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza. L’allontanamento dalla sede di servizio, attuato mediante l’utilizzo del codice di marcatura riferito all’aggiornamento, senza alcuna prova dello svolgimento dell’attività formativa, integra una condotta dolosa di assenteismo fraudolento, fonte di danno erariale. La consolidata prassi interna non virtuosa non costituisce esimente della responsabilità amministrativa. In presenza di condotte dolose non sussistono i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, in parziale accoglimento dell’azione della Procura regionale, aveva accertato la responsabilità erariale, a titolo di dolo e in via solidale, di alcuni dipendenti e dirigenti di una azienda sanitaria locale, per plurimi episodi di assenteismo fraudolento dal luogo di lavoro, ex art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, nel periodo tra maggio 2017 e ottobre 2018.
La condanna riguardava il danno patrimoniale, il danno all’immagine e il danno da disservizio. Gli appellanti contestavano la configurabilità dell’illecito, sostenendo che gli allontanamenti fossero riconducibili alle ore dedicate all’aggiornamento professionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente disposto la riunione degli appelli, ex art. 184 c.g.c., e respinto il motivo sulla mancata sospensione del giudizio. Ai sensi dell’art. 106 c.g.c., la sospensione necessaria richiede un vero vincolo di consequenzialità tra i giudizi, non sufficiente un mero collegamento. La pregiudizialità giuridica in senso tecnico non è stata ravvisata.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina contrattuale. L’art. 14 del CCNL della dirigenza medica consente di destinare quattro ore settimanali all’aggiornamento, ma precisa che la riserva va resa compatibile con le esigenze funzionali della struttura e non può comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro. L’art. 33 del CCNL del 1996 riferisce l’aggiornamento facoltativo a documentate iniziative.
La Corte ha quindi affermato che le ore di formazione, anche facoltativa, rientrano nell’orario di lavoro e restano assoggettate agli obblighi di documentazione e di coordinamento con la direzione sanitaria. Nel caso concreto, gli accertamenti avevano dimostrato che gli allontanamenti non erano riferibili ad alcuna attività formativa documentata. Le condotte, per abitualità e modalità di realizzazione, sono state ritenute espressione di una intenzionalità elusiva degli obblighi contrattuali.
La Corte ha poi ribadito che la pregiudizialità penale non condiziona l’azione erariale per il danno all’immagine, in quanto l’art. 55-quinquies, comma 2, del TUPI è rimasto intatto dopo la Corte cost. n. 61/2020. La prassi interna invocata dagli appellanti è stata giudicata irrilevante.
Infine, i giudici hanno confermato il danno da disservizio, ancorato a costi documentati per il ripristino dell’efficienza amministrativa, e hanno escluso il potere riduttivo in presenza di condotte dolose. Gli appelli sono stati rigettati con integrale conferma della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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