Conto giudiziale titoli azionari reso da soggetto non legittimato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 66 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione di enti pubblici è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Il conto giudiziale deve essere reso da chi svolge attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni societarie. Ne consegue che il conto reso da un soggetto privo di tale qualificazione è improcedibile, per difetto di legittimazione del consegnatario.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto era stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli e delle quote e, dunque, non legittimato a rendere il conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta la questione della individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. Richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui tale figura va individuata non in chi ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

Il Collegio osserva che, con riferimento al Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.

La Corte precisa che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’Ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Il conto deve quindi contenere non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

Il Collegio estende il principio anche ai titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, per i quali persiste l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto privo della qualificazione di consegnatario, la Sezione dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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