Responsabilità sanitaria per danno erariale esclusa in assenza di colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 184 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale indiretto da responsabilità sanitaria, la colpa grave del medico non può essere affermata sulla base del solo esito infausto dell’intervento. Quando la consulenza medico-legale disposta d’ufficio ex art. 97, comma 1, c.g.c. escluda, con valutazione probabilistica ancorata alla miglior scienza, il nesso eziologico tra l’errore tecnico e il danno irreversibile, riconducendolo a un meccanismo compressivo/ischemico su territorio midollare predisposto, la domanda risarcitoria va rigettata. Il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, liquida d’ufficio gli onorari e i diritti della difesa a carico dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., senza possibilità di compensazione delle spese.
Il Fatto
La Procura Regionale ha convenuto in giudizio il responsabile di un’unità operativa di neurochirurgia di una fondazione sanitaria, imputandogli a titolo di colpa grave il pregiudizio erariale derivante da un contenzioso civile con un paziente. Quest’ultimo, operato per un’ernia discale dorsale calcifica, aveva riportato una paraplegia irreversibile degli arti inferiori ed era stato risarcito dalla struttura per oltre seicentomila euro.
Il requirente contestava due profili di negligenza: il posizionamento delle viti di fissaggio in assenza dei necessari controlli radiologici e il ritardo nella diagnosi e nel trattamento della paraplegia insorta al risveglio. Dopo una prima consulenza tecnica in sede civile favorevole al danneggiato, la Sezione, con ordinanza istruttoria, disponeva una consulenza medico-legale da parte di un organo sanitario pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta direttamente il merito, rilevata l’assenza di questioni pregiudiziali. La consulenza disposta ex art. 97 c.g.c. ha categoricamente escluso la condotta negligente del chirurgo. La ricostruzione peritale è giudicata analitica, esauriente e priva di vizi logici, quindi convincente in ordine all’assenza di responsabilità.
Il percorso argomentativo si articola su più piani. L’intervento era di particolare complessità, per la natura calcifica dell’ernia, la compressione midollare e le condizioni cardiovascolari del paziente. La scelta dell’approccio antero-laterale transtoracico è stata ritenuta la più appropriata, coerente con le indicazioni scientifiche e con la presenza in équipe del chirurgo toracico.
Quanto al consenso informato, la consulenza ha accertato che il paziente era stato correttamente informato e avvertito dei rischi, con sottoscrizione dei moduli aziendali, anche con riferimento specifico alla patologia e al rischio di complicanze.
Sul piano eziologico, la Corte accoglie la tesi del duplice meccanismo compressivo/ischemico: il midollo, già compresso dall’ernia calcifica extra durale, presentava una vascolarizzazione precaria che i fattori di rischio cardiovascolari del paziente e le manovre chirurgiche necessarie hanno ulteriormente aggravato. La vite mal posizionata decorreva nello spazio endospecale senza penetrare lo spazio intradurale, non essendo segnalata alcuna perdita di liquido cerebrospinale al secondo intervento. Il danno è dunque riconducibile a un danno midollare ischemico su territorio predisposto, non all’errore tecnico.
In ragione dell’assenza di responsabilità, il Collegio liquida d’ufficio le spese di giudizio in favore del convenuto assolto, applicando l’art. 31, comma 2, c.g.c. e il D.M. n. 55 del 10 marzo 2014. È esclusa la compensazione richiesta dal Pubblico ministero, non ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 né le “altre gravi ed eccezionali ragioni” indicate dalla Corte costituzionale n. 77/2018. Le spese sono liquidate in euro 7.100,00, oltre spese generali e oneri di legge.
Nota della Redazione
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