Conto giudiziale “a zero” non richiesto se manca gestione di cassa (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 12 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è necessario redigere e depositare un conto giudiziale “a zero”, cioè un conto che non registri alcun movimento, quando nell’esercizio considerato non vi sia stata alcuna gestione di cassa. In tale ipotesi è sufficiente segnalare alla Sezione giurisdizionale l’insussistenza di una gestione. Ne consegue che, essendo venuta meno la materia del contendere, il giudizio per la resa del conto, promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., deve essere dichiarato estinto. La definizione del giudizio avviene con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. e dell’art. 38, comma 2, c.g.c., quale forma più idonea al raggiungimento dello scopo.

Il Fatto

La Segreteria della Sezione giurisdizionale segnalava alla Procura regionale, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., il mancato deposito dei conti giudiziali di alcuni agenti contabili di un Comune, relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. Gli approfondimenti istruttori confermavano che, per la gestione della riscossione delle sanzioni per le infrazioni al Codice della strada, nessuno dei conti di quegli esercizi risultava depositato presso la Segreteria.

La Procura promuoveva quindi il giudizio per la resa dei conti, ai sensi dell’art. 141 c.g.c.. Con decreto il giudice designato assegnava all’agente contabile il termine perentorio per la presentazione dei conti all’amministrazione e all’Ente il termine per il deposito in Segreteria. Successivamente la Procura chiedeva la fissazione dell’udienza camerale, rappresentando l’avvenuto deposito in data 31/5/2024. All’udienza il Pubblico ministero evidenziava invece che i conti non erano stati depositati in quanto pari a “zero”, per non essere stata incassata alcuna somma.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico richiama l’orientamento giurisprudenziale ormai sufficientemente consolidato, espresso dalle Sezioni giurisdizionali regionali, secondo cui non è necessario redigere e depositare un conto “a zero”. Quando un conto giudiziale non registri alcun movimento, è sufficiente segnalare alla Sezione giurisdizionale l’insussistenza di una gestione nell’esercizio interessato.

La Corte non approfondisce l’incongruenza tra quanto rappresentato nella istanza di fissazione dell’udienza e quanto poi dedotto in udienza, né la mancata allegazione di elementi di riscontro documentale, ritenendo che ragioni di economia processuale rendano superfluo tale esame.

Sulla base del principio richiamato, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere. La definizione avviene nella forma della sentenza, avuto riguardo al disposto dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c..

Il giudice esclude infine la pronuncia sulle spese, non essendovi luogo in ragione dell’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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