Conto giudiziale dei titoli azionari: legittimato è il detentore giuridico (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 112 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione di enti pubblici è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione, tale veste spetta al Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne deriva che il conto giudiziale reso da chi non riveste la qualifica di agente contabile consegnatario è affetto da un vizio che ne determina l’improcedibilità. L’obbligo di resa del conto riguarda anche i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e in quanto permane l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale di Bolzano è investita del conto giudiziale per l’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto è stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando un orientamento giurisprudenziale secondo cui legittimato alla resa del conto sarebbe il soggetto titolare della disponibilità giuridica dei titoli e non già il detentore materiale. Il Procuratore regionale, nelle conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non potendosi qualificare il soggetto che ha reso il conto come consegnatario dei titoli azionari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto giudiziale relativo a titoli azionari. Il punto di partenza è la distinzione tra disponibilità materiale e disponibilità giuridica dei titoli: secondo la giurisprudenza contabile richiamata, consegnatario è colui che esercita i poteri dell’azionista, per legge o per delega.
La Corte richiama l’orientamento delle sezioni Toscana, Veneto e Molise, secondo cui il consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione non è il detentore materiale, ma il soggetto che ne cura la gestione. Per le partecipazioni degli enti locali, in assenza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione, la qualifica di agente contabile è assunta dal Sindaco, organo di vertice dell’amministrazione.
Tale conclusione trova oggi conferma nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, che espressamente prevede che per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio siano esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato. L’agente contabile consegnatario di azioni, osserva il Collegio, svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione.
Da ciò discende un duplice corollario. Il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli, con la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e le relative variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. Inoltre, l’obbligo di resa riguarda anche i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.
Nel caso concreto, il conto è stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto privo della qualifica di consegnatario dei titoli azionari e, dunque, non legittimato a rendere il conto. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto in esame. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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