Parere negativo su società mista per gestione piattaforma portuale (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 40 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un’amministrazione pubblica costituisce una società a partecipazione pubblica deve essere analiticamente motivato in ordine alla necessità del modello societario per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza dell’operazione, come prescritto dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. L’onere motivazionale non è assolto dalla sola deduzione della carenza di personale interno né dal generico richiamo a un servizio di interesse generale. È indispensabile l’analisi di fattibilità, con previsioni di ricavi, costi e flussi finanziari, nonché il confronto tra gestione diretta ed esternalizzazione. La Sezione del controllo sugli enti rende pertanto parere negativo, con onere di motivazione analitica in capo all’amministrazione che intenda discostarsene.
Il Fatto
Il Commissario straordinario di un’Autorità di sistema portuale ha trasmesso alla Sezione del controllo sugli enti, per il parere prescritto dal d.lgs. n. 175/2016, l’atto deliberativo di costituzione di una società mista con partecipazione pubblica di maggioranza, pari al 51 per cento. La società avrebbe dovuto gestire e manutenere una piattaforma tecnologica di proprietà dell’Autorità, definita servizio di interesse generale e strumento unico di regolazione del traffico portuale.
L’Autorità ha rappresentato di non disporre di personale numericamente sufficiente e adeguatamente competente, di aver già concluso una gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e di ritenere l’operazione compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. All’atto deliberativo era allegata una relazione tecnica qualificata come parte integrante.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara anzitutto sussistente la propria competenza, poiché l’Autorità di sistema portuale è ente pubblico non economico assoggettato al controllo ai sensi della legge n. 259/1958 e non ricorre il presupposto del “partenariato esteso” che radicherebbe la competenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo.
Nel merito, la Corte richiama l’art. 4 del Tusp, che consente la costituzione di società per la produzione di un servizio di interesse generale, e la qualificazione delle Autorità portuali come enti regolatori e non produttori di servizi portuali, secondo la Cass. civ., Sez. V, n. 27035 del 2021. La piattaforma non integra attività di impresa vietata, ma attività amministrativa di gestione dei dati.
Ciononostante, l’atto non motiva la reale esigenza di ricorrere allo strumento societario in luogo delle modalità sinora adottate. La sola asserita carenza di personale non integra il requisito della necessità. Non è chiaro quale risparmio o efficientamento derivi dalla costituzione della società mista, né lo stato attuale della piattaforma, né la destinazione dei finanziamenti eurounitari ricevuti.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 la definisce come capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento, con accezione oggettiva e soggettiva. Nel caso di specie manca del tutto un business plan, così come l’analisi della compatibilità tra investimenti e strumenti di bilancio e l’onerosità indiretta organizzativa.
Anche la convenienza non è dimostrata, difettando la comparazione tra gestione diretta ed esternalizzazione attraverso i benefici e i costi attualizzati. Infine, pur affermata la compatibilità con i Trattati, l’atto non contiene alcun riferimento ai criteri di scelta del socio privato. Non risultano parimenti indicati gli elementi essenziali dell’atto costitutivo richiesti dall’art. 7 del Tusp. La Sezione rende quindi parere negativo.
Nota della Redazione
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