Parere sulla costituzione di società in house da parte di ASP (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 138 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, adottato ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, è soggetto al controllo della Corte dei conti, che si pronuncia entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parere negativo non ha effetti preclusivi: l’amministrazione può procedere motivando analiticamente le ragioni del dissenso. L’onere di motivazione analitica può essere assolto per relationem, mediante rinvio alla relazione e al business plan allegati quali parti integranti dell’atto. La Corte verifica la completezza, l’adeguatezza, l’affidabilità e l’attendibilità delle stime, non sostituendosi alle scelte dell’ente. La qualificazione della società come in house consente deroghe statutarie al modello societario ordinario, purché siano assicurati il controllo analogo e i formanti della giurisprudenza eurounitaria.
Il Fatto
Un’Azienda pubblica di servizi alla persona toscana, titolare di una residenza sanitaria assistenziale autorizzata e accreditata, ha deliberato la costituzione di una società in house a socio unico, cui affidare, alla scadenza dei contratti in essere, i servizi strumentali alla gestione della struttura. Attualmente tali servizi sono affidati a un operatore economico individuato mediante gara a evidenza pubblica.
L’ASP ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare, unitamente alla relazione ex artt. 5 TUSP e 7 del d.lgs. n. 36 del 2023, allo schema di statuto, al piano economico finanziario e alla documentazione di avvio del procedimento, chiedendo il parere previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP. Il magistrato istruttore ha formulato specifici quesiti sulle voci del piano e sui driver di costo, ottenendo riscontro dall’ente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione riconduce l’ASP al perimetro soggettivo del TUSP, quale ente pubblico, richiamando il pacifico orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui la questione della sua qualificazione economica o non economica è superabile: l’azienda è comunque legittimata a richiedere il parere. La delibera rientra nel perimetro oggettivo, determinando la nascita di un nuovo organismo societario di cui l’ente diviene socio unico.
Sui profili formali, il Collegio non rileva criticità: la deliberazione è stata assunta dall’organo amministrativo competente, in conformità agli artt. 7 e 8 TUSP e alla disciplina regionale. Lo schema di statuto omette alcuni elementi dell’art. 2463 c.c., ma trattandosi di bozza con socio unico, tali dati saranno integrati nel documento definitivo. L’organismo di “coordinamento dei soci” previsto per l’esercizio del controllo analogo non contrasta con l’art. 11, comma 9, lett. d), TUSP, non richiamato dall’art. 16 dedicato alle società in house, ma deve conformarsi ai formanti eurounitari sul controllo analogo congiunto.
Sul piano sostanziale, la Corte esamina i parametri dell’art. 5, comma 1, TUSP. Quanto alle finalità istituzionali, il corredo motivazionale dell’atto appare generico, ma dalla documentazione emerge la coerenza dell’operazione con gli scopi statutari dell’ente; l’onere è assolto per relationem anche in ordine alla tipologia di attività, riconducibile all’art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.
Sulla sostenibilità finanziaria, il business plan, esteso al triennio 2026-2028 e asseverato, espone conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario e indicatori gestionali, e reca giudizio di coerenza. Il Collegio tuttavia osserva che il fatturato della società dipende interamente dal corrispettivo dell’ASP, unico committente, e che la persistente crisi di liquidità dell’ente, con ritardi nelle riscossioni, impone di monitorare il rischio di tensioni finanziarie, potenzialmente idonee a minare in nuce la sostenibilità dell’operazione. L’onere è pertanto ritenuto solo tendenzialmente assolto, con raccomandazione di rispettare i termini di pagamento convenuti.
Quanto alla convenienza economica, il Collegio rileva che dalla documentazione non emerge con nitidezza se i benefici dichiarati siano stati considerati nella determinazione del corrispettivo, né un rigoroso confronto con il modello dell’appalto. Il parere conclude per l’assenza di elementi ostativi, ferme restando le osservazioni e raccomandazioni formulate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.