Improcedibilità del giudizio di conto per i consegnatari di beni comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 223 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in capo al consegnatario di beni del Comune l’obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. La mancanza del presupposto sostanziale dell’obbligo di rendicontazione si traduce sul piano processuale nella improcedibilità del giudizio di conto, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il principio vale anche quando il prospetto redatto ricalchi formalmente il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996: la qualificazione del conto dipende dalla natura della gestione, non dalla veste formale del documento.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile quale consegnatario di beni di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2021. Il conto è qualificato come conto del consegnatario e consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni degli enti locali.
La gestione oggetto del rendiconto, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. Su questa premessa la Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto, e su tale conclusione il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi.
La Motivazione della Corte
Il punto di partenza è la qualificazione del conto. Il prospetto è formalmente riconducibile al conto del consegnatario disciplinato dal Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, che riguarda la gestione del consegnatario di beni di province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane.
La Corte verifica però quale sia l’oggetto reale della gestione rendicontata. Accerta che essa non concerne beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, ovvero il R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL.
Da qui la conseguenza giuridica: in mancanza di tale presupposto sostanziale non è configurabile alcun obbligo di resa del conto giudiziale. La Corte dichiara di aderire alla giurisprudenza contabile sul punto, richiamando questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013.
La conclusione della Procura regionale è dunque condivisa. Il difetto dell’obbligo di rendicontazione si riflette sul piano processuale: il giudizio in epigrafe è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla è statuito per le spese, stante il tipo di pronuncia adottato.
Nota della Redazione
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