Conto giudiziale non sottoscritto e parifica invalida: improcedibilità per difetto di legittimazione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 18 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di resa del conto è improcedibile quando il conto giudiziale non risulti sottoscritto, difettando il requisito formale minimo di cui all’art. 44, comma 2, cod. giust. cont. e la conseguente spendita del nome. È parimenti improcedibile in assenza di un valido atto di parifica, poiché solo il deposito del conto parificato radica la legittimazione dell’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, cod. giust. cont. e dell’art. 618 r.d. n. 827/1924. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica agenti contabili gli amministratori delle società a partecipazione regionale esclude la qualità di agente contabile ex lege e la legittimazione passiva di tali soggetti, non essendo configurabile in capo agli stessi il maneggio dei beni oggetto del conto.
Il Fatto
Il magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile, rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2017 e presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione nella società partecipata.
Nella relazione si contestavano irregolarità formali sulla sottoscrizione del conto e del provvedimento di parifica, oltre all’assenza della qualità di agente contabile in capo al convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza di discussione, il difensore si riportava alla memoria e il Pubblico Ministero concludeva per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione e prende atto che il conto giudiziale dell’esercizio 2017 non risulta di fatto sottoscritto. È quindi accertata l’assenza del requisito formale minimo previsto dall’art. 44, comma 2, cod. giust. cont., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico attraverso la c.d. spendita del nome.
Il secondo profilo attiene all’assenza di un valido atto di parifica. La Corte chiarisce che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, cod. giust. cont. Ai sensi dell’art. 618 r.d. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito presso le Sezioni giurisdizionali e per l’esame giudiziale, come confermato dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
Quanto alla qualifica soggettiva, dagli accertamenti istruttori emerge che il convenuto rivestiva la carica di amministratore della società partecipata, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni, in conflitto di interesse in quanto componenti degli organi di amministrazione. Essa si poneva in contrasto con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto: nel caso di partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio.
Caduta la qualifica ex lege per effetto della pronuncia di incostituzionalità, non può nemmeno affermarsi la qualità di agente contabile di fatto, difettando il maneggio. Il convenuto è dunque privo di legittimazione passiva e il giudizio va dichiarato improcedibile. La declaratoria non definisce la regolarità della gestione: il conto dovrà essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni, con onere dell’amministrazione di acquisirlo e parificarlo. Nulla per spese, stante la natura officiosa del giudizio e la mancata costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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