Sistema retributivo puro e aliquota di rendimento per il personale militare (Corte dei Conti Sez. I App. n. 44 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico di appello, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., il gravame è ammissibile solo per motivi di diritto. In materia di trattamento di quiescenza del personale militare, l’aliquota di rendimento del 2,25% annuo è applicabile esclusivamente a chi, al 31 dicembre 1995, non avesse maturato i 18 anni di anzianità contributiva. Il militare che a quella data abbia superato tale soglia rientra nel sistema retributivo puro e non nel sistema misto; non può quindi invocare il regime differenziato più favorevole, restando applicabile la sola aliquota dell’1,80% richiamata dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. L’art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995, per il tramite dell’art. 1867 del d.lgs. n. 66/2010, preclude il riferimento, anche comparativo, al coefficiente più favorevole, così allineando il computo del personale militare a quello degli altri dipendenti dello Stato.

Il Fatto

Un pensionato, già sottufficiale dell’Esercito cessato dal servizio il 30 aprile 2015 con un’anzianità di oltre 41 anni, chiedeva la riliquidazione del trattamento di quiescenza con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2% per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011. La domanda si fondava sul combinato disposto dell’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, dell’art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995 e dell’art. 1867 c.o.m.

La Sezione giurisdizionale regionale aveva rigettato il ricorso. Il pensionato ha proposto appello, censurando l’interpretazione del giudice di primo grado, che avrebbe fatto implicito riferimento al secondo comma dell’art. 54 del T.U. n. 1092/1973 e all’art. 44 del medesimo testo unico. L’Inps, costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte verifica anzitutto l’ammissibilità dell’appello. Poiché l’appellante prospetta asseriti errori di diritto nell’applicazione della normativa, la domanda supera il filtro dell’art. 170 c.g.c.

Nel merito, il collegio rileva che risulta pacifico dagli atti come l’appellante avesse, al 31 dicembre 1995, un servizio utile superiore ai 18 anni: già al 31 dicembre 1994 vantava 18 anni, 8 mesi e 25 giorni di anzianità. Il trattamento era stato quindi liquidato sulla base dell’ultima retribuzione percepita.

Difetta pertanto il presupposto per l’applicazione dell’art. 54 del t.u. n. 1092/1973 nel regime invocato, come chiarito dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. L’aliquota del 2,44% per gli anni maturati prima del 1996 si applica soltanto a chi non avesse raggiunto i 18 anni a quella data. Chi ha maturato un’anzianità pari o superiore rientra nel sistema retributivo puro, con i limiti previsti dal d.l. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011.

La Corte richiama l’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995: il comma 12 riserva il proprio ambito a chi al 31 dicembre 1995 aveva meno di 18 anni di anzianità; il comma 13 dispone che per i lavoratori con almeno 18 anni la pensione è interamente liquidata con il sistema retributivo. L’art. 1839 del d.lgs. n. 66/2010 conferma l’armonizzazione dei sistemi pensionistici.

Da ciò deriva che dal 1° gennaio 1998 non può più trovare applicazione l’aliquota del 2,25%, collegata a un’età ordinamentale superata. Residua solo quella dell’1,80% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, richiamato dall’art. 1867 c.o.m. Poiché tale aliquota è inferiore a quella del 2% di cui all’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, è quest’ultima a dover essere applicata. L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con liquidazione delle spese di difesa a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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