Resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 67 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La circostanza che il conto giudiziale sia stato depositato e parificato prima della decisione determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La definizione non può variare in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, poiché l’art. 144 c.g.c. non ammette differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto del ricorso.
Il Fatto
La Procura regionale chiede al giudice monocratico designato di fissare un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione di una struttura ricettiva comunale per l’esercizio finanziario 2020, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria per grave e ingiustificata omissione.
Con decreto del giudice designato il termine viene fissato. Nelle more, l’amministrazione comunale trasmette la relativa documentazione. Alla camera di consiglio il Pubblico ministero conclude per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il collegio verifica che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Il venir meno dell’oggetto dell’istanza cautelare-sanzionatoria rende superflua ogni ulteriore statuizione sul termine già fissato con decreto.
Il giudice ricostruisce la natura del procedimento richiamando un proprio precedente, secondo cui il giudizio per resa di conto, seppur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica.
Da tale qualificazione discende che la forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico intenda assumere: dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti.
Pertanto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio, il giudice procede alla definizione con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto esclude la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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