Inammissibile per carenza di interesse la domanda di riliquidazione pensionistica pre-ruolo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 50 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica ha carattere esclusivo, poiché fondata sul criterio di collegamento della materia: rientrano in essa tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, comprese quelle in cui si deduca l’inadempimento dell’ente previdenziale. Tuttavia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c., la domanda è inammissibile per carenza di interesse quando l’accertamento richiesto non sia idoneo a produrre alcun effetto favorevole sul trattamento pensionistico in godimento. Il riconoscimento del servizio pre-ruolo che, in forza delle tabelle stipendiali del comparto, lasci la retribuzione pensionabile nel medesimo scaglione di anzianità è dunque privo di incidenza utile e non giustifica la domanda.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado, ha presentato ricorso chiedendo la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, previo riconoscimento ai fini giuridici del periodo pre-ruolo pari a 3 anni e 8 mesi, che l’amministrazione e l’ente previdenziale avevano valorizzato ai soli fini economici.
L’I.N.P.S. si è costituito eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore del giudice del lavoro, la carenza di interesse e, in via subordinata, la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto dichiarato la contumacia del Ministero, cui il ricorso era stato regolarmente notificato all’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Ha poi respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il principio delle Sezioni unite secondo cui la giurisdizione contabile in materia di pensioni ha carattere esclusivo.
Nella specie, la domanda è funzionalmente collegata alla rideterminazione della pensione e non incide sul pregresso rapporto di servizio, la cui cognizione esula dal giudizio. La pretesa di un trattamento più favorevole mediante l’accreditamento del periodo pre-ruolo ricade pertanto nella giurisdizione della Corte dei conti.
Il giudice ha invece accolto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. La ricorrente, neppure a fronte della specifica eccezione, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che, ove fosse stato considerato il servizio pre-ruolo, il trattamento pensionistico sarebbe stato più favorevole.
La Corte ha osservato che, in base ai CCNL del comparto Scuola e alla Tabella Stanizzi, l’anzianità corrispondente al servizio pre-ruolo sarebbe risultata irrilevante. Sommando i 15 anni e 4 mesi già valutati ai 3 anni e 8 mesi richiesti si raggiunge un’anzianità di 19 anni, che resta nello scaglione dai 15 ai 20 anni: la retribuzione pensionabile non avrebbe quindi mutato collocazione.
Ne discende che la richiesta, ove accolta, non avrebbe prodotto alcun effetto sul trattamento in godimento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura preliminare della decisione.
Nota della Redazione
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