Prevalenza Tabella A categoria 8ª senza miglioramento clinico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 88 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria, la valutazione medico-legale che riduce il grado di menomazione tabellare di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio deve fondarsi su elementi clinici nuovi e comprovati. In assenza di una restitutio ad integrum, non ipotizzabile per patologie cronico-degenerative, il declassamento operato dalla Commissione Medica Ospedaliera si pone in contrasto con il principio della irripetibilità della riduzione tabellare e non può prevalere sull’ascrizione originaria stabilita, né sulla successiva valutazione del Collegio medico-legale. L’accertamento giudiziale dell’esatta ascrivibilità tabellare, ai fini della pensione di privilegio, comporta la condanna delle Amministrazioni alla corresponsione del trattamento maggiorato e delle differenze retributive con decorrenza dalla data di stabilizzazione della patologia.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, aveva ottenuto nel 2012 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “spondiloartrosi lombare con discopatie multiple”, ascritta dalla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto alla Tabella A, categoria 8ª, con data di stabilizzazione al 19 aprile 2004. A seguito della concessione dell’equo indennizzo, nel 2022 l’interessato aveva presentato istanza per il riconoscimento della pensione privilegiata. Sottoposto a nuovi accertamenti nel 2023, il Centro Ospedaliero Militare di Milano aveva tuttavia formulato un giudizio in senso migliorativo, qualificando i segni della patologia come “lievi” e ascrivendo l’infermità alla Tabella B, con previsione della sola indennità una tantum. Il successivo provvedimento dell’INPS aveva rigettato la domanda di pensione, richiamando il solo verbale della CMO di Milano.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, accogliendo il ricorso, ha fondato la propria decisione sulle conclusioni della CTU dispsta in giudizio, il cui parere definitivo ha riconosciuto l’ascrivibilità dell’infermità (spondiloartrosi lombare con discopatie protrusive multiple nel tratto L3-L5 ed ernia discale in L5-S1, causa di sofferenza radicolare elettromiograficamente accertata) alla Tabella A, categoria 8ª del D.P.R. n. 834/1981, da fruire ad vitam, con decorrenza dalla data di stabilizzazione già fissata dalla CMO di Taranto.
Il Giudice monocratico ha rilevato come la valutazione resa dalla CMO di Milano nel 2023, riducendo la menomazione tabellare e qualificando come “lievi” i segni della patologia, si ponesse in “aperta discontinuità logica e scientifica” con tutta la documentazione clinica stratificata nel tempo, ivi inclusa l’elettromiografia del 2024 che confermava una sofferenza radicolare cronica. In assenza di qualsivoglia elemento clinico nuovo idoneo a configurare una restitutio ad integrum — evento non ipotizzabile in patologie cronico-degenerative del rachide — la valutazione in senso migliorativo è stata ritenuta contra rationem medicinae e in contrasto con il principio della irripetibilità della riduzione tabellare senza un miglioramento clinicamente e strumentalmente dimostrato.
La Corte ha inoltre valorizzato il riconoscimento già intervenuto della causa di servizio e la natura di concausa efficiente e determinante degli eventi di servizio nella genesi della patologia, come attestato dal Comitato di Verifica e confermato dal criterio cronologico, topografico e di idoneità lesiva delle mansioni svolte dal ricorrente.
In accoglimento della domanda formulata in via subordinata, la Corte ha accertato il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata con decorrenza dal 19 aprile 2004, condannando le Amministrazioni resistenti alla corresponsione delle differenze rispetto alla pensione ordinaria, con interessi e rivalutazione. Le spese di giudizio sono state compensate per la natura tecnica della controversia.
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Nota della Redazione
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