Conto privo dei versamenti in tesoreria è inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 197 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale deve rappresentare in modo completo, chiaro e verificabile i fatti di gestione, con distinta indicazione delle operazioni di carico e di scarico. Ai sensi del d.p.r. n. 194/1996, il conto dell’agente della riscossione è reso sul modello 21, che impone di annotare i versamenti in tesoreria con il numero di quietanza e il relativo importo. L’indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria”, in sostituzione dei versamenti, costituisce errore concettuale e carenza di un elemento essenziale, perché rende impossibile la verifica dello scarico e l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo restitutorio. Ne deriva l’inammissibilità del giudizio e la necessità di un nuovo deposito del conto, non essendo il giudice tenuto a supplire alle omissioni del contabile. Il maneggio di denaro pubblico ricomprende ogni modalità di riscossione, compresi i pagamenti elettronici, con conseguente obbligo di resa del conto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune per l’esercizio finanziario 2020, relativo alla gestione di riscossioni interne speciali. Il magistrato relatore ha investito il Collegio con una relazione che ha prospettato, in via preliminare, l’inammissibilità del conto per difformità dal modello 21, in subordine l’irregolarità e l’obbligo di ripresentazione, in ulteriore subordine il rigetto nel merito.
Il rilievo centrale è che il conto è privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dagli incassi tramite POS inseriti nella relativa colonna. L’agente contabile si è costituito sostenendo che le irregolarità attengono a profili meramente formali, che le somme riscosse elettronicamente non sono mai entrate nella sua disponibilità materiale e che manca ogni ammanco o danno erariale. Il Pubblico Ministero ha chiesto l’inammissibilità del conto e l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che per le attività di economo e di riscuotitore prevede modelli distinti: il modello 23 per l’economo e il modello 21 per l’agente della riscossione. In quest’ultimo devono essere indicati i dati dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione, i versamenti in tesoreria con numero di quietanza e importo, i totali e le note. Il conto deve pertanto offrire una rappresentazione sincera e precisa, nella quale i pilastri del carico e dello scarico restino distinti e verificabili.
La Corte ribadisce che ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita e che versamenti e riscossioni non possono confondersi: sono due colonne distinte e imprescindibili. Richiama il principio per cui il conto va esaminato nella sua interezza, senza esclusioni, e quello secondo cui la prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione. Le pronunce citate confermano che forma e contenuti del conto sono essenziali ai fini dell’indefettibilità del giudizio.
Quanto alla natura degli incassi tramite POS, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile: l’espressione maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite altri soggetti o strumenti, come i pagamenti elettronici. Ne consegue l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto.
Nel caso concreto, la sezione “versamento in tesoreria” contiene esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione delle transazioni non è mera imprecisione formale, ma carenza di un elemento essenziale, poiché impedisce di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto, quindi, non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e non può essere qualificato come rendiconto idoneo a incardinare il giudizio. La Corte esclude che l’ordine di integrazione documentale possa supplire alla mancanza degli elementi costitutivi. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile in via preliminare, con necessità di un nuovo deposito del conto e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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