Mansioni superiori e danno indiretto: prova degli atti attributivi e rigetto dell’appello (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 2 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di appello, la domanda di condanna per danno indiretto connesso al riconoscimento in sede civile di differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori richiede la prova documentale dei provvedimenti attributivi imputabili al dirigente convenuto. Il compendio probatorio del processo civile non è automaticamente trasferibile nel giudizio erariale, che conserva piena autonomia. La mera narrazione contenuta nella sentenza del giudice del lavoro non integra di per sé la prova dell’illecito contabile. Ne consegue che, in applicazione del principio della ragione più liquida, l’appello della Procura regionale va rigettato quando difetti la dimostrazione degli atti dai quali sarebbe derivata l’assegnazione delle mansioni superiori.
Il Fatto
Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di condanna proposta dalla Procura regionale contro un dirigente regionale, al quale si contestava di aver assegnato, per un quadriennio, mansioni superiori a un dipendente in violazione dell’art. 52 del TUPI. La Regione Siciliana era stata condannata in sede civile a corrispondere differenze retributive; di qui la richiesta di risarcimento del danno indiretto, pari a euro 77.540,51, quota imputabile al dirigente.
La Sezione di primo grado aveva escluso la colpa grave, valorizzando la grave carenza di figure dirigenziali e le difficoltà gestionali. La Procura ha impugnato la sentenza, deducendo la violazione dell’art. 52, commi 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001 e sostenendo che la disfunzione di apparato non può divenire causa esimente quando la stessa venga protratta per anni senza avviare le procedure selettive. L’appellato ha resistito, eccependo l’inammissibilità per novità dei fatti e la mancanza di prova degli atti attributivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scelto la via della ragione più liquida, definendo la controversia sul piano probatorio senza affrontare il merito della colpa. Ha richiamato l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello civile: ciò che il giudice del lavoro ha accertato non si traduce automaticamente in prova utilizzabile nel processo erariale.
Dalla nota dell’Assessorato regionale risulta che, degli atti imputabili al dirigente, l’ordine di servizio ha nominato il dipendente responsabile del procedimento, senza assegnazione di mansioni superiori; la successiva delega del 19.02.2014, n. 132, si configura come mera delega di firma e non comporta attribuzione di mansioni dirigenziali secondo l’art. 52, comma 3, TUPI. Altri documenti richiamati nel giudizio civile non sono stati reperiti o non sono stati prodotti.
Il Collegio ha quindi ritenuto fondata l’eccezione dell’appellato circa l’inesistenza, agli atti, di prove idonee a dimostrare l’assegnazione di mansioni superiori. Il dipendente avrà verosimilmente dimostrato in sede civile di aver ricevuto altri provvedimenti, ma essi non sono imputabili al dirigente e non sono stati versati nel giudizio contabile.
Ne è derivato il rigetto dell’appello per infondatezza della domanda riproposta, con conferma della sentenza impugnata e condanna del Dipartimento alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 in applicazione dell’art. 31 c.g.c.
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Nota della Redazione
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