Riscatto periodi supplenze brevi solo se successivi al 31 dicembre 1996 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 401 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riscatto dei periodi di non lavoro intercorrenti tra rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 564/1996, è ammesso, oltre che al ricorrere delle condizioni di assenza di altra contribuzione, regolare iscrizione nelle liste di collocamento e permanenza dello stato di disoccupazione, a condizione che i periodi da riscattare siano tutti collocati successivamente al 31 dicembre 1996. I periodi anteriori a tale data non sono riscattabili, neppure in via di integrazione della domanda originaria. Il soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 non è invocabile per rettificare o ampliare le dichiarazioni contenute nella domanda di riscatto della posizione pensionistica, poiché è volto a sanare omissioni o irregolarità formali e non a estendere l’oggetto della richiesta.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione nel profilo ATA, ha prestato servizio di preruolo a partire dall’anno scolastico 1991/1992, con immissione in ruolo dall’anno scolastico 2005/2006. Nel 2006 ha presentato domanda di ricongiunzione dei contributi della gestione privata ai sensi della legge n. 29/1979, poi accolta, e successivamente ha chiesto il riscatto ai fini pensionistici dei periodi non coperti da contribuzione intercorrenti tra supplenze brevi, indicando specificamente una serie di intervalli temporalI.
Con provvedimento del 14.2.2020 l’INPS ha respinto l’istanza, rilevando che i periodi riscattabili devono collocarsi dopo il 31 dicembre 1996. La ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, sostenendo che la domanda dovesse essere integrata, tramite il soccorso istruttorio, con i periodi successivi al 1996 e chiedendo la compensazione dell’eccedenza contributiva derivante dalla ricongiunzione con l’onere di riscatto. L’INPS ha contestato entrambe le pretese. La questione è così giunta al giudice contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina dettata dall’art. 7 d.lgs. n. 564/1996, che consente il riscatto dei periodi intercorrenti tra rapporti di lavoro a tempo determinato, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, a condizione che sussistano l’assenza di altra contribuzione, la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e la permanenza dello stato di disoccupazione per il periodo di riscatto. A queste condizioni se ne aggiunge una ulteriore, di carattere temporale: i periodi da riscattare devono essere tutti successivi al 31 dicembre 1996.
Nel caso esaminato, i periodi indicati nella domanda erano tutti antecedenti a tale data. Il rigetto dell’istanza da parte dell’INPS risulta pertanto conforme alla disciplina applicabile, poiché la richiesta non poteva che essere respinta in presenza di un requisito temporale non soddisfatto. La Corte non introduce margini di valutazione discrezionale: il limite temporale opera come condizione oggettiva di ammissibilità del riscatto.
Il secondo profilo riguarda l’invocato soccorso istruttorio. La ricorrente sosteneva che l’INPS avrebbe dovuto integrare la domanda del 2010 con i periodi successivi al 1996 risultanti dalla banca dati della gestione pubblica. La Corte ricostruisce la funzione dell’istituto, inquadrandolo nel sistema della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, e ne richiama la finalità di evitare inutili provvedimenti di rigetto e il conseguente dispendio di risorse per il privato e per la pubblica amministrazione.
Tale funzione, tuttavia, non giustifica l’estensione dell’istituto oltre i suoi confini. La Corte afferma che il soccorso istruttorio è volto a sanare omissioni o irregolarità formali e non a integrare o rettificare le dichiarazioni rese per il riscatto della posizione pensionistica. La domanda presentata dalla ricorrente conteneva l’indicazione di periodi specifici e non poteva essere trasformata, per via interpretativa, in una richiesta riferita a periodi diversi e ulteriori. Ne consegue il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di lite e nulla per le spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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