Riliquidazione pensione militare con aliquota 2,44 per cento e accoglimento parziale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 235 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio, va calcolata applicando l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno di anzianità effettivamente maturato al 31 dicembre 1995, e non l’aliquota del 44 per cento di cui all’art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973. L’avvenuta riliquidazione e il pagamento degli arretrati da parte dell’Inps non consentono la declaratoria di cessata materia del contendere quando il ricorrente non abbia aderito alla relativa richiesta. In tale ipotesi il giudice pronuncia sentenza di accertamento del diritto, restando impregiudicata la verifica dell’esatto adempimento. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria in regime di cumulo parziale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Aeronautica Militare e titolare di pensione con decorrenza dal 1° aprile 2020, liquidata con il sistema misto per aver maturato al 31 dicembre 1995 un servizio utile di 15 anni e 2 mesi, ha chiesto la riliquidazione del trattamento con applicazione dell’aliquota di rendimento del 44 per cento prevista dall’art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973 sulla quota retributiva, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria.
L’Inps si è costituito dichiarando di voler adempiere in conformità alle sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e alle indicazioni delle proprie circolari, chiedendo in via principale il rigetto e in subordine l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha contestato tale richiesta, rilevando che nessuna riliquidazione era stata operata. La Sezione ha quindi richiesto all’Istituto il deposito della determinazione di ricalcolo.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la corretta interpretazione dell’art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973, oggetto di un contrasto interpretativo orizzontale tra le Sezioni giurisdizionali di appello, risolto dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM. Secondo i principi ivi affermati, la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile.
La Corte rileva che l’Inps ha depositato il provvedimento di riliquidazione, adottato in conformità ai richiamati principi, nonché il cedolino dal quale risultano erogati gli arretrati. L’Istituto ha dunque dato corretta applicazione alla disciplina.
Tale adempimento, tuttavia, non è sufficiente per dichiarare la cessata materia del contendere. Il ricorrente non ha modificato le proprie conclusioni aderendo alla relativa richiesta, e la domanda originaria insisteva per l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento. Ne deriva la necessità di una sentenza di accertamento del diritto, che lascia integra la possibilità di verificare l’esatto adempimento in esito all’accredito del dovuto.
Il ricorso è quindi accolto parzialmente, riconoscendosi l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44 per cento annuo per le anzianità maturate al 31 dicembre 1995 ai fini del calcolo della quota retributiva. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri delle SS.RR. n. 10/QM/2002.
La novità della questione e il parziale accoglimento giustificano l’integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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